Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12084 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona, del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari in data 21 gennaio

2009, nel procedimento n. 677/2008 R.A.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò; alla presenza del

Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,

dott.ssa CARESTIA Antonietta che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati;

Rilevato:

è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

Ritenuto:

Che D.G. ha proposto regolamento di competenza, nei confronti del Ministero dell’economia e della finanza, avverso il decreto in data 21 gennaio 2009, con la quale la Corte di appello di Bari ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente la Corte di appello di Roma, in ordine al ricorso per equa riparazione proposto dal medesimo D.G. e che il Ministero intimato non ha svolto difese;

detto ricorso è stato notificato all’intimato, che non ha svolto attività difensiva, a mezzo del servizio postale e tuttavia non è stato dal ricorrente prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risultando neppure in atti che la difesa del ricorrente abbia chiesto di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso eventualmente non ricevuto ed abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. 2008/627);

in caso di mancata produzione del suddetto avviso di ricevimento – costituente prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita (al di fuori della rimessione in termini alle condizioni sopraindicate) la mera concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 2008/627;

Cass. 2008/9342);

le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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