Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12084 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24486-2014 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GIUNTA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.C. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1356/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/09/2013 R.G.N. 21/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M. dipendente della B.C. srl, addetta al reparto profumeria del punto vendita di (OMISSIS) quale responsabile, chiedeva il risarcimento del danno professionale, biologico e morale per i danni subiti in conseguenza dell’ingiusto provvedimento di trasferimento (o di invio in trasferta) presso la sede di (OMISSIS) dal 18.2.2004 al 17.8.2004. Il Tribunale di Messina con sentenza del 23.11.2009 riteneva che si trattasse di un provvedimento di trasferta non assistito da comprovate esigenze organizzative e quindi contrario a principi di correttezza e buona fede posto che era anche emersa l’esigenza della C.M. di effettuare dei trattamenti presso l'(OMISSIS). Il Tribunale riteneva che tale situazione, sulla scorta di consulenza medico-legale, avesse provocato alla lavoratrice una “sindrome depressiva reattiva con ansia” con invalidità al 9-10% e conseguentemente liquidava in suo favore la somma di Euro 21.551,25 a titolo di danno biologico e morale. Il Tribunale riteneva sussistente anche il diritto della C.M. al rimborso delle spese effettive di viaggio (già liquidate dal datore di lavoro) ed ad una diaria liquidata come in sentenza. La Corte di appello con sentenza del 18.6.2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidava a titolo di risarcimento del danno biologico e morale patito in conseguenza dell’invio in trasferta presso il Comune di (OMISSIS) un importo pari alla retribuzione aggiuntiva per ciascun mese e frazione di mese di durata della detta trasferta.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservava che certamente era illegittimo il provvedimento di trasferta vista la sua contrarietà ai principio di correttezza e buona fede posto che non sussistevano ragioni di ordine produttive ed, invece, erano effettive le esigenze terapeutiche della lavoratrice: ancora risultavano infondate le critiche mosse alla CTU cui già il Giudice di primo grado aveva risposto. Tuttavia la domanda veniva accolta nei limiti della richiesta avanzata in ricorso in linea principale e quindi liquidata come già detto; aggiungeva la Corte che appariva corretto il riferimento all’art. 104 CCNL per la liquidazione di quanto spettante per la trasferta.

3. Per la cassazione della detta sentenza la C.M. con tre motivi: resiste controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione o per motivazione apparente o totalmente illogica in violazione dell’art. 139 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.. Il danno era stato positivamente accertato e si era comunque chiesto la liquidazione del danno biologico.

2. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. Era emerso dalla sentenza un danno biologico preciso accertato dalla CTU e liquidabile in base alle tabelle di Milano.

3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi ed appaiono fondati. Risulta nel ricorso riprodotta la domanda originaria della C.M. con la quale si chiedeva la condanna della società resistente al risarcimento “del danno professionale, biologico morale ed esistenziale subito dalla ricorrente” in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di invio in trasferta e/o di trasferimento. Causa petendi e petitum sostanziale erano chiaramente definiti in relazione al danno provocato dall’illegittimo provvedimento datoriale per cui quanto aggiunto nella domanda” da quantificarsi in misura non inferiore al doppio della retribuzione percepita per ciascun mese dell’illegittimo provvedimento e/o in subordine nella maggiore o minore misura” da stabilirsi in via equitativa rappresentava una mera indicazione parametrica per la liquidazione del petitum come emerge chiaramente dall’espressione “e/o” utilizzata per congiungere le due richieste. Pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare l’entità del danno emerso sulla base di una consulenza tecnica (alla stregua delle cosidette tabelle di Milano) e conseguentemente procedere alla relativa liquidazione invece di assestarsi su di una interpretazione formalistica e non unitaria del ricorso introduttivo nella quale si è indebitamente valorizzata l’espressione” in via subordinata”. I due motivi vanno quindi accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catania.

4. Il terzo motivo con il quale si allega la non corretta liquidazione della spese di lite si intende assorbito dall’accoglimento dei primi due.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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