Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12083 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18007-2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSTA ELISABETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto in data 13 marzo 2019 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso proposto dal cittadino nigeriano Odikaesieme (alias Odikaesiem) Ikechukwu (alias Ikhechukuru) avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.

I. prospettando due motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente non congiunto all’atto, che è priva dell’indicazione della specifica data in cui è stata conferita;

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposkione del ricorso per cassane deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicane del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va pertanto certificato nella sua data di rilascio dal difensore;

risulta quindi inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, rt. 35-bis, comma 13, il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla sequenza notificatoria;

nel caso di specie l’assenza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

4. ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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