Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12083 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18885-2011 proposto da:

M.G.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI 4, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA POLISINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PICCOLI,

giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC (PUBLIC LIMITED COMPANY), C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI CESENA, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GAMBERINI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ZURICH INSURANCE PLC (PUBLIC LIMITED COMPANY) C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 697/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/03/2011 r.g.n. 362/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato RAUL RUDEL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto incidentale e assorbimento incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 23.3.2011 la Corte di appello di Bologna, a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Forlì, ha escluso la sussistenza di una dequalificazione professionale nonchè di una condotta persecutoria volta a screditare l’immagine professionale – a far tempo dal 2002 – del dott. M.L., dirigente medico Responsabile della struttura semplice di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva presso la A.S.L. di (OMISSIS) ed ha respinto tutte le domande risarcitorie consequenziali, anche nel contraddittorio della società Zurich International Italia s.p.a. chiamata in garanzia.

La Corte territoriale, ponendo specifico riguardo ai compiti attribuiti al M. dagli atti di carattere organizzativo adottati dalla A.S.L. (Delib. n. 333 del 1997, annullata solo per vizi formali, e successive Delib. che hanno confermato l’ambito dell’incarico affidato al M.: Delib. n. 415 del 1997, Delib. n. 79 del 1999, Delib. n. 148 del 1999, Delib. n. 20 del 2002), ha rilevato che non possono rinvenirsi riferimenti idonei a individuare una sorta di “devoluzione esclusiva” della gastroenterologia al ricorrente. Ha, quindi, ritenuto: che deve ritenersi legittima, ossia carente di profili lesivi nei confronti del M., la scelta dell’Azienda di istituire un posto di Responsabile di struttura complessa nell’area medica Unità Operativa Internistica e Specialistica e di affidarlo – all’esito di concorso – al dott. P.P. (decisione aziendale e successivo concorso mai impugnati dal M.); che la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali confermano l’afferenza della disciplina di gastroenterologia alla Medicina Interna; che la stipulazione, in data 2.8.2002, di un Protocollo tra i dottori M. e P. non presenta alcun aspetto dequalificante bensì ha inteso risolvere la conflittualità insorta fra i Responsabili dei due reparti, al fine di garantire la integrazione fra le due strutture, nè da questo documento può rinvenirsi un obbligo, a carico della Responsabile del reparto di degenza del paziente, di consultare il medico “inviante”; che, con riguardo alla gestione clinica dei pazienti, le deposizioni dei testi C. e S. (attinenti al ricovero di alcuni pazienti all’interno del reparto di Medicina Interna e al loro desiderio di essere “seguiti” dal dott. M.) hanno contenuto generico e polivalente, e sono state recisamente smentite dal teste Praticò; che non sono stati acquisiti sufficienti riscontri volti a dimostrare la gestione e il coordinamento, da parte del M., dell’invio di pazienti all’ospedale di (OMISSIS) per lo svolgimento dell’esame strumentale E.R.C.P., collaborazione che lo stesso M. ha ritenuto fallita; che non è stata confermata la circostanza della riduzione del personale attinente alla struttura diretta dal M.; che risulta generica e priva di riscontri la dedotta riduzione della pesatura della posizione di Gastroenterologia da struttura complessa SC1 a struttura semplice A1; che la mancata estensione dell’attività endoscopica presso l’ambulatorio di (OMISSIS), impedita da aspetti di carattere assicurativo, non ha comportato alcuna variazione delle mansioni del ricorrente. La Corte di merito, valutando altresì i suddetti episodi ai fini di una configurabilità di una condotta di mobbing, ha escluso la valenza persecutoria e la sussistenza dell’elemento psicologico, sottolineando l’evidenza di una (mera) situazione di conflitto, a decorrere dall’anno 2002, tra il dott. M. e il dott. P. per l’esatta delimitazione delle rispettive competenze e funzioni, che non ha inciso negativamente sulla professionalità del ricorrente nè ha integrato gli elementi essenziali del c.d. fenomeno del mobbing.

Avverso la sentenza, il dott. M. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La A.S.L. di Cesena resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale autonomo concernente il provvedimento di compensazione delle spese di lite, nonchè ricorso incidentale condizionato, concernente la domanda di manleva della compagnia assicurativa. La soceità Zurich International Italia s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. e del D.M. 30 gennaio 1998 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, omesso di considerare alcuni fatti e fornito una motivazione gravemente insufficiente e contraddittoria con riguardo alle Delib. n. 333 del 1997 e Delib. n. 79 del 1999 (citate solo parzialmente e interpretate con palese travisamento del loro reale contenuto), emergendo, invece, che la presenza negli atti organizzativi aziendali di una struttura autonoma di Gastroenterologia direttamente dipendente dal Dipartimento (come l’U.O. di Medicina Interna) comporti la pretesa – e anche il dovere – per il suo Responsabile di una gestione “integrale” della stessa, senza limitazioni o sottrazioni di competenze da parte di altre strutture. La sentenza impugnata, inoltre, non ha considerato che il D.M. 31 gennaio 1998, nel definire le tabelle valevoli per la valutazione la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni, esclude Gastroenterologia da ogni connessione di equipollenza con la disciplina di Medicina Interna. Infine, la Corte di merito ha omesso di considerare determinati fatti consistenti nell’assegnazione di personale medico ed infermieristico all’istituito Modulo dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) non avendo, la Corte di merito, valutato i comportamenti di carattere persecutorio nè sotto l’aspetto della loro singola idoneità offensiva nè nella loro articolata complessità e nella loro strutturale unitarietà. In particolare, la sentenza impugnata non considera: che il ricorrente aveva chiesto ripetutamente rassicurazioni all’Azienda circa l’assegnazione di una responsabilità effettiva di un nuovo Modulo di Gastroenterologia; che la scelta organizzativa di affidare ad un collega gastroenterologo l’U.O. di Medicina Interna violava i criteri di buona fede e correttezza in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Direttore generale della A.S.L. di Cesena al M. sull’istituzione della nuova struttura di Gastroenterologia (Delib. n. 79 del 1999); che la struttura di Gastroenterologia – prima dell’arrivo del dott. P. presso l’U.O. di Medicina Interna – si era positivamente sviluppata in termini di strutture, personale e progetti; che l’assegnazione al dott. Pazzi dell’U.O. di Medicina Interna e avvenuta con modalità “anomale”, già di per se stesse potenzialmente lesive della responsabilità afferente la disciplina di Gastroenterologia; che il dott. M., in tempi non sospetti, aveva scritto all’assessore alla Sanità del Comune di Cesena paventando il discredito conseguito dalla nomina di un collega gastroenterologo all’unità Internistica specialistica; che (come confermato dal Direttore generale dell’Azienda in sede di interrogatorio formale) il dott. P. aveva proposto alla A.S.L. lo smembramento della disciplina assegnata al dott. M., smembramento non attuato mediante atti aziendali ma, di fatto, realizzato; che la stipulazione del protocollo del 2.8.2002 deve considerarsi lesiva della personalità morale del ricorrente, non sussistendo alcun bisogno di procedere a definire ambiti di responsabilità e di autonomia essendo il dott. M. unico responsabile di Gastroenterologia; che, sia dalla documentazione acquisita che dalle testimonianze rese, risulta un vero proprio coordinamento tra la struttura diretta dalla ricorrente e l’ospedale di (OMISSIS); che le assegnazioni di nuovi medici gastroenterologi presso la struttura del dott. M. e presso quella del dott. P. sono state supportate da cause contrattuali diverse (a tempo determinato, presso la struttura del ricorrente, in pianta stabile presso l’U.O. di Medicina Interna); che il mancato ampliamento dell’attività endoscopica presso l’ambulatorio di (OMISSIS) è dipeso dalla condotta tenuta dal dott. P. che ha pretestuosamente sollevato problemi e quesiti; che il dott. P. ha fatto pressioni sul dott. M. per far accedere i medici del reparto di Medicina all’ambulatorio di endoscopia.

3. Con ricorso incidentale autonomo la A.S.L. di Cesena denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte di merito, compensato integralmente le spese senza motivare sulle ragioni di tale decisione.

4. Con ricorso incidentale condizionato la A.S.L. di Cesena ribadisce la domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa per tutte le istanze risarcitoria che dovessero essere accolte in favore del dott. M..

5. I due motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono inammissibilmente formulati, per avere ricondotto sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Nè può rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice.

Invero, è principio più volte espresso da questa Corte (per tutte Cass. n. 16698/2010) quello secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.

In ordine alla lamentata incongruità della motivazione della sentenza impugnata, è stato più volte ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148/2013, Cass. n. 8008/2014).

Invero, il ricorrente – senza lamentare, più correttamente, l’erronea applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di interpretazione degli atti negoziali (con riguardo alla valutazione effettuata dalla Corte delle Delib. dell’Azienda, del protocollo stipulato tra il dott. M. e il dott. P., del verbale del Comitato di Dipartimento di Medicina, delle lettere inviate dal dott. M. e dal dott. P. al Direttore generale della A.S.L.), deduce la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni effettivamente espletate e di quello della tutela fisica e psicologica del lavoratore (artt. 2103 e 2087 c.c.) ed illustra la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dalla Corte territoriale, procedendo a contestare la valutazione delle risultanze di causa. Il ricorrente, pertanto, non ha contestato al giudice di merito di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di aver erroneamente escluso, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie. Tale censura comporta un giudizio non già di diritto, bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione. Sotto questo ultimo aspetto, la sentenza si presenta comunque immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto di tutta la situazione di conflittualità determinatasi a seguito dell’avvento del dott. P. quale Responsabile dell’U.O. di Medicina Interna, con ampia ed approfondita disamina del contenuto dei vari atti di organizzazione interna adottati dalla A.S.L. (compreso il Protocollo del 2.8.2002 stipulato tra i due Responsabili delle strutture sanitarie), della prassi di gestione clinica dei pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Interna, del protocollo di collaborazione tra la struttura del ricorrente e la A.S.L. di Forlì, della gestione e reclutamento del personale presso l’Azienda, del sistema organizzativo della A.S.L. concernente strutture complesse e strutture semplici, dell’interruzione del progetto all’ospedale di (OMISSIS), e ciò con riguardo sia ai dedotti profili di demansionamento che di quelli relativi ad una dolosa e persecutoria emarginazione a danno del dott. M..

Nella specie, inoltre, le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle Delib. della A.S.L. e degli altri atti invocati, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

6. Il ricorso incidentale proposto dalla A.S.L. va rigettato in quanto infondato.

La Corte di merito, diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente, ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite fra le parti in considerazione della “oggettiva complessità della vicenda dedotto in causa”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, si considerano giusti motivi ex art. 92 c.p.c. (nella versione precedente la novella apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, trattandosi di giudizio di appello instaurato nel 2008) l’obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (cfr., Cass., n. 340/1976), la loro peculiarità o la loro novità (cfr., tra le tante, Cass. nn. 18392/2003, 2299/1978).

7. Il ricorso incidentale condizionato della A.S.L. è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

8. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale autonomo dell’azienda U.S.L., assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese di lite fra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale e condanna il ricorrente principale a pagare le spese del presente giudizio di legittimità alla società controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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