Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12083 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10812/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 294, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e difende. giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ALFONSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

AMA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6220/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/06/2014, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia spa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate nonchè il contribuente B.R., vittorioso in appello, il quale ha depositato altresì memoria. Nessuna difesa ha invece depositato l’Azienda Municipale Ambiente spa Roma AMA spa.

Premesso che il ricorso è stato ritualmente notificato al contribuente con posta certificata ai sensi della L. n. 53 del 1994, presso il di lui difensore in quella fase, il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

In questa direzione, del resto, depone proprio del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo invalida la notifica delle tre cartelle effettuata presso il portiere senza l’invio di una seconda raccomandata, sul presupposto(erroneo) dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 139 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, non risultando la censura volta ad evidenziare un’omissione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, avendo la CTR esaminato la relata di notifica della quarta cartella. Il vizio prospettato non integra, pertanto, una censura che può integrare l’ipotesi disciplinata dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Sulla base di tali considerazioni, non scalfite dalla memoria del controricorrente B., va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia d altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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