Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12082 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza proposto con ordinanza del Tribunale di

Crotone del 6-7 luglio 2010, avverso la sentenza del Tribunale di

Ancona n. 194/2010 del 5 febbraio 2010 il quale si è dichiarato

incompetente per territorio sulla domanda di riconoscimento dello

stato di rifugiato politico e richiesta di riconoscimento della

protezione internazionale alla Commissione territoriale del Ministero

dell’Interno, proposta da B.A., in favore del Tribunale di

Catanzaro, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 25, nella causa

pendente dinanzi al Tribunale di Crotone tra:

B.A., cittadino extracomunitario;

– ricorrente attore –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Viene sollevato di ufficio dal Tribunale di Crotone regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in ordine alla sentenza del Tribunale di Ancona che lo ha dichiarato competente a decidere sul ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Crotone, che ha denegato il riconoscimento dello status di rifugiato politico e in subordine la protezione internazionale al cittadino extracomunitario B. A., rilevando la sua incompetenza in favore di quella del Tribunale di Catanzaro, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 che ha sancito, in tema di ricorsi contro i provvedimenti di detta Commissione, del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte di appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Il giudice ha rilevato la natura inderogabile della competenza nelle cause sopra indicate, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., e la rilevabilità d’ufficio della incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., come emerge anche dalla previsione del rito camerale ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e segg., entrato in vigore il 3 marzo 2008; ai sensi dell’art. 5 c.p.c., doveva aversi riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della domanda, per determinare la competenza territoriale e quindi nel caso, essendo il ricorso introduttivo della domanda del B. del 15 aprile 2008, la competenza non poteva che essere del Tribunale di Catanzaro.

Il relatore ritiene che il regolamento appare fondato in base alla giurisprudenza di questa Corte per la quale: In tema di ricorso avverso la decisione di diniego assunta dalla commissione territoriale per la protezione internazionale, la competenza alla relativa pronuncia spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, ultima parte, (applicabile ratione temporis) – in deroga alla competenza generale collegata alla sede della predetta commissione -, al tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il centro di permanenza temporanea o il centro di accoglienza nel quale lo straniero è stato trattenuto od ospitato ai sensi degli artt. 20 e 21 del cit. Decreto Legislativo, senza che la cessazione di tale situazione (nella specie di accoglienza) al momento della domanda giudiziale spieghi alcuna rilevanza, essendo entrambi i criteri collegati a dati oggettivi e non affidati al fattore temporale (Cass. 19 agosto 2010 n. 18722).

Correttamente il giudice unico del Tribunale di Crotone ha prospettato di dovere negare la sua competenza territoriale a favore di quella del foro del Tribunale di Catanzaro, sito nella città capoluogo di distretto, rilevando di ufficio tale competenza territoriale inderogabile.

Deve quindi ritenersi applicabile la giurisprudenza indicata e il relatore opina che il sollevato regolamento di ufficio vada accolto perchè manifestamente fondato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Catanzaro, previo annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona di cui sopra; chiede pertanto che il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il regolamento sollevato di ufficio deve essere accolto e va quindi cassata la sentenza del Tribunale di Ancona che ha dichiarato competente sulla domanda del B. il Tribunale di Crotone, per essere invece competente il Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, nulla dovendosi disporre sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il regolamento di competenza di ufficio sollevato dal Tribunale di Crotone con ordinanza 7 luglio 2010 e cassa la sentenza n. 194 del 5 febbraio 2010 del Tribunale di Ancona, dichiarando la competenza a conoscere sulla domanda del B. del Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale dispone che la causa sia riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA