Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12082 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17227-2019 proposto da:

B.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 30 aprile 2019 il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso proposto da B.R.N., cittadino del Camerun (il quale aveva dichiarato di essere scappatAl proprio paese di origine per motivi attinenti al proprio orientamento sessuale, essendo gay), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale: i) rilevava che i fatti narrati non attenevano ai motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; li) constatava poi che il migrante non aveva svolto alcuna allegazione che potesse essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinatario, ove rimpatriato, di sanzioni quali la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti ed escludeva di conseguenza che potesse essere concessa la protezione sussidiaria, tenuto conto anche del fatto che la situazione del paese di origine non era tale da integrare una condizione di violenza generalizzata; iii) riteneva infine, una volta constatata la non verosimiglianza del racconto del migrante, che la mancata deduzione di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata, l’assenza di un serio percorso integrativo e la presenza nel paese di origine dei familiari, ostassero al riconoscimento della protezione umanitaria;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.R.N. prospettando tre motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata si è costituita al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e art. 14, comma 1, lett. b), e art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951: il Tribunale avrebbe assunto la propria decisione senza considerare la situazione del ricorrente ed i rischi per la sua incolumità che egli avrebbe corso in caso di rimpatrio, dato che in Camerun l’omosessualità costituiva una condotta sanzionata penalmente con la pena detentiva;

3.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha escluso il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rifugio o alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dopo aver constatato che le allegazioni del ricorrente non integravano i presupposti previsti per il riconoscimento di tali forme di protezione;

ciò in quanto la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

il ricorrente quindi non poteva limitarsi a sostenere di aver “proposto ricorso allegando copiosa documentazione circa la persecuzione degli omosessuali in Camerun”, ma – per il principio di autosufficienza – era tenuto a indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio a questo preciso proposito, onde avvalorare il fatto che le proprie allegazioni integravano invece, a dispetto di quanto sostenuto dal giudice di merito, i presupposti necessari a fondare la domanda di riconoscimento del diritto al rifugio o alla protezione sussidiaria;

peraltro la mancata considerazione della questione dell’omosessualità risulta priva di decisività, posto che la narrazione del migrante è stata ritenuta non credibile dal giudice di merito, con una valutazione non censurata in questa sede;

4.1 il secondo mezzo lamenta l’erronea o falsa applicazione degli artt. 61,115,116,117 e 191 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, Direttiva n. 32 del 2013, art. 12, par. 1, lett. b), art. 14, par. 1 e 2, art. 31 e art. 46, par. 3, in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: il Tribunale, nonostante la richiesta in tal senso presentata, aveva respinto la richiesta di ascolto del migrante, che, ove espletato, avrebbe consentito di provare la condizione di pericolo in cui egli si trovava;

4.2 il motivo è manifestamente infondato;

in vero nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, 5 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere (come nel caso di specie, ove il Tribunale ha fondato le proprie argomentazioni su una carenza di allegazione prim’ancora che di credibilità);

5.1 il terzo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del T.U.I., artt. 5, 6 e 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio alla luce della particolare situazione personale prospettata in ricorso e del concreto pericolo che questi potesse subire, in conseguenza della propria condizione di omosessualità, trattamenti degradanti e la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello statuto della dignità personale;

5.2 il collegio di merito, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole di qualsiasi forma di protezione, sul presupposto che la mancata verosimiglianza delle allegazioni addotte a suffragio della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, unitamente all’assenza di un serio percorso integrativo e alla presenza nel paese di origine dei familiari, vanificasse la relativa richiesta;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre un’interpretazione in termini di credibilità delle dichiarazioni del migrante e una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto rigettato; la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 giugno 2020

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