Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12082 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Reggio Emilia con ordinanza del 26 gennaio 2009, nella procedura per

la dichiarazione di fallimento n. (OMISSIS) relativa alla:

s.r.l. Cogetra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13 – 14 gennaio 2009 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cogetra, con sede legale in Crotone, ritenendo che la sede effettiva della societa’ fosse nel circondario di Reggio Emilia;

1.1. il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 26 gennaio 2009, ritenuta non superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Crotone, ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale, ove, cioe’, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (Cass. 2005/5391), ossia dimostrando che il luogo in cui e’ esercitata l’attivita’ direttiva ed amministrativa dell’impresa e’ situato altrove, ovvero che la sede legale abbia carattere meramente fittizio o formale (Cass. 2005/8186);

3. nel caso di specie, dagli atti non sembrano emergere elementi per superare la presunzione che la sede legale della societa’ Cogetra, sita in (OMISSIS), non corrisponda anche alla sede effettiva e che comunque tale sede effettiva possa essere ubicata nel circondario di (OMISSIS) e in particolare in (OMISSIS), dove si troverebbe il domicilio dell’amministratore unico della societa’, circostanza che costituisce elemento privo di rilevanza ai fini dell’individuazione del centro direttivo dell’impresa;

4. di conseguenza competente per territorio a dichiarare il fallimento della menzionata societa’ appare il Tribunale di Crotone e si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Crotone, con conseguente cassazione della sua sentenza del 14 gennaio 2009.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Crotone e cassa la sentenza di detto Tribunale in data 14 gennaio 2009.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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