Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12082 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10638/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FIN OR SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), T.N.,

(OMISSIS), in proprio e in qualità di ex liquidatore di

FIN OR SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO TURCHI,

ALESSANDRO TURCHI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5366/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 14/07/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato TURCHI MASSIMO, difensore della parte

controricorrente,il quale si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR Lombardia, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione impugnata che aveva annullato, in quanto notificata alla società Fin Or s.r.l. cessata per effetto della sua cancellazione, l’avviso di accertamento relativo a IVA per l’anno 2003 notificato il 4.11.2010, escludendo una diretta responsabilità del liquidatore del sodalizio cessato.

L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, ritenendo l’applicabilità di siffatta disposizione al caso di specie, nel quale la cancellazione della società risale all’anno 2008. T.N., costituitasi in proprio e nella qualità di liquidatore della Fin Or s.r.l. con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La censura è manifestamente infondata.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito che del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente – Cass. n. 6743/2015.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi in relazione alla recente introduzione della disposizione normativa anzidetta, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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