Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12081 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17224-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SOSSIO VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 16 maggio 2019 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso proposto dal cittadino della Guinea T.M. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro, da un lato rilevava che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato conclusa l’epidemia del virus ebola in Guinea, di talchè non appariva fondato il timore del ricorrente di morire per tale causa in caso di rimpatrio ovvero di essere arrestato per non essersi sottoposto agli accertamenti sanitari, dall’altro osservava come le ragioni di carattere sanitario addotte a giustificazione del riconoscimento della protezione umanitaria risultassero prive di supporto documentale;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso T.M. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale non avrebbe assunto alcuna informazione circa la situazione sanitaria generale esistente in Guinea, dove mancavano i medicinali, le strutture sanitarie erano insufficienti ed esisteva il concreto pericolo di una recrudescenza dell’epidemia di ebola, da apprezzarsi con riferimento al momento dell’allontanamento piuttosto che rispetto alle condizioni attuali;

3.2 il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), poichè il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere la protezione sussidiaria pur in presenza di un pericolo all’incolumità personale derivante da condizioni endemiche di carattere sanitario;

3.3 il terzo motivo assume la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e art. 8 Carta Europea dei diritti dell’uomo: il Tribunale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione, ai fini della concessione della protezione umanitaria, nè l’epidemia del virus ebola che aveva colpito la Guinea al momento dell’espatrio e che ancora oggi presenta nuovi focolai, nè l’inserimento sociale e la stabile integrazione lavorativa del ricorrente;

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè tutti volti a valorizzare l’esistenza del virus ebola ai fini del riconoscimento delle diverse forme di protezione richieste, sono inammissibili;

4.1 il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), individua quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che, “se ritornasse nel Paese di origine”, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal medesimo decreto;

la valutazione delle condizioni utili per il riconoscimento della protezione sussidiaria deve quindi essere compiuta tenendo a parametro le presumibili condizioni di rimpatrio e non quelle esistenti al momento dell’allontanamento;

4.2 analoga valutazione orientata in termini prospettici sul momento dell’eventuale rimpatrio e su una situazione di vulnerabilità che il rimpatrio renderebbe attuale deve essere compiuta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; in questa prospettiva deve ad esempio essere compiuta una comparazione “tra il grado di integrazione raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, onde verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass., sez. un., 29459/2019);

4.3 risultano così inammissibili il secondo e il terzo motivo, nella parte in cui adducono la violazione, rispettivamente, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 a motivo della mancata valutazione dell’epidemia nel momento dell’abbandono del paese di origine;

infatti la pregressa esistenza del virus ebola, ravvisata dal giudice di merito al momento dell’espatrio nel 2015 ma ritenuta oramai definitivamente debellata, costituisce un’allegazione priva di alcuna decisività ai fini della valutazione del ricorrere delle condizioni per riconoscere tanto la protezione sussidiaria, a prescindere dalla questione concernente la possibilità di includere una simile epidemia nel concetto di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, quanto la protezione umanitaria;

4.4 nessuna indagine doveva poi essere compiuta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, rispetto a una situazione non più attuale, atteso che la stessa risultava ininfluente ai fini del decidere;

4.5 a fronte degli accertamenti relativi all’avvenuto superamento in via definitiva dell’epidemia del virus ebola – rientranti nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – i profili di doglianza che assumono la persistenza del pericolo sanitario intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa e si traducono in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

4.6 infine l’inserimento sociale e l’integrazione lavorativa del migrante costituiscono circostanze a cui il decreto impugnato non fa il minimo cenno;

nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il ricorrente, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato in questi termini la propria avvenuta integrazione in Italia;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare e:/.- artis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 giugno 2020

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