Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12081 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Carso 23, presso l’avv. Salerni Arturo, rappresentato e difeso

dall’avv. FAGGIANO Maria Rosaria, del Foro di Lecce, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA DI LECCE, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Lecce n. 455/08 del 25

giugno 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE, letti gli atti depositati;

rilevato e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

RITENUTO CHE:

R.A., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti del Ministero dell’interno e della Prefettura di Lecce ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 25 giugno 2008, con il quale il Giudice di pace di Lecce ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Lecce il 15 maggio 2008 e che gli intimati non hanno svolto difese; detto ricorso e’ stato notificato agli intimati, che non hanno svolto attivita’ difensiva, a mezzo del servizio postale e tuttavia non e’ stato dal ricorrente prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risultando neppure in atti che la difesa del ricorrente abbia chiesto di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso eventualmente non ricevuto ed abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. S.U. 2008/627); in caso di mancata produzione del suddetto avviso di ricevimento – costituente prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – e in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita (al di fuori della rimessione in termini alle condizioni sopraindicate) la mera concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 2008/627; Cass. 2008/9342);

le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA