Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12081 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10637/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OFFICINE MECCANICHE G.N. SRL, (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1154/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 18/09/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato CONTESTABILE GIOVANNI, difensore della parte

controricorrente, il quale condivide la relazione del relatore.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza della CTR del Piemonte meglio indicata in epigrafe. La società intimata ha depositato controricorso.

La censura esposta dall’Agenzia, ancorchè formalmente rivolta a prospettare un duplice vizio di violazione di legge, si risolve in un tentativo di rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito il quale, partendo dalla verifica del carattere o meno inesistente dei costi fatturati dalla società, ha per l’un verso ponderato gli elementi attinenti all’esistenza e congruità degli stessi e, per altro verso, stimato insussistenti gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio a sostegno della pretesa fiscale.

In questo contesto le censure esposte non possono passare al vaglio di questa Corte.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali che liquidati in favore della parte controricorrente in Euro 4000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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