Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12080 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. un., 31/05/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 31/05/2011), n.12080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avvocato LEONI

MARCELLO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 191/20100 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Marcello LEONI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- IL 15 dicembre 2008 la Sezione Disciplinare del C.S.M. applicò ad P.U., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, la sanzione disciplinare della censura e ne dispose il trasferimento d’ufficio ad altra sede avendolo ritenuto responsabile dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 lett. A), per avere usato della sua posizione al fine di conseguire ingiusti vantaggi personali. Questa decisione venne confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18374 del 2009.

2. – Il P. chiese la revisione della sentenza disciplinare adducendo di essere stato assolto in sede penale dai delitti di abuso d’ufficio e di falso per soppressione contestatigli per la medesima vicenda e assumendo che i fatti posti a fondamento della condanna disciplinare fossero incompatibili con quelli accertati in sede penale.

3. – Con ordinanza in data 24 settembre – 22 dicembre 2010 e notificata il 14 gennaio 2011, la Sezione Disciplinare del C.S.M. dichiarò l’istanza inammissibile.

4. – La Sezione Disciplinare osservava per quanto interessa: il concetto d’incompatibilità fra sentenze irrevocabili deve riguardare i fatti accertati e posti a fondamento delle diverse decisioni e non già la valutazione, differente nelle due sentenze, di fatti storici diversi; gli elementi posti a base della richiesta di revisione debbono essere idonei ad incidere su circostanze rilevanti e non marginali; i fatti oggetto del procedimento penale erano diversi da quelli censurati in sede disciplinare.

5. – Avverso la suddetta ordinanza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mediante il quale lamenta inidoneità della motivazione ed erronea applicazione di legge.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Si premette, in punto di fatto, che si tratta di procedimento disciplinare promosso successivamente al 19 giugno 2006. Ne consegue, in linea di diritto, che esso è soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24 secondo cui “l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale”, nonchè dall’art. 25, comma 8 dello stesso d.lgs., che stabilisce che “contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione”.

2. -Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, comma 1, lett. a) consente la revisione della sentenza disciplinare quando i fatti posti a fondamento risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Il successivo comma 2 stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio.

3. – Le Sezioni Unite (Sez. Un. 24.11.2010, n. 23778) hanno già stabilito che, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicchè, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare.

In definitiva, l’elaborazione giurisprudenziale si è ormai consolidata sul principio seguente:

vi è contrasto tra giudicati non allorchè la contraddittorietà logica riguardi le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma solo ove sussista oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le medesime sentenze.

4. – L’ordinanza impugnata ha riconosciuto come vero che, sia il procedimento penale, sia il procedimento disciplinare, fossero connessi al sequestro preventivo dell’immobile di proprietà del ricorrente. Ma ha rilevato che, nel primo, al ricorrente era stato contestato: a) di avere omesso di astenersi dal chiedere al Corpo Forestale di Rieti informazioni sui sopralluoghi eseguiti e sul sequestro dell’immobile; b) di avere sollecitato al comandante del coordinamento provinciale la valutazione disciplinare del comportamento dei tre agenti che avevano proceduto al sequestro; c) di non essersi astenuto dall’assegnare a se stesso il fascicolo concernente atti relativi alla diffida dello studio legale V., relativo a fatti che lo riguardavano direttamente. Invece, nel secondo, era stato accertato che, per tutelare un suo interesse strettamente privato, il P., non solo si era avvalso dell’ufficio ricoperto per acquisire presso i Vigili del Fuoco e il responsabile dell’Ufficio edilizio del Comune di Rieti, elementi destinati a dimostrare, a suo esclusivo vantaggio, l’irregolarità e l’arbitrarietà del sequestro eseguito a seguito dei lavori di ristrutturazione da lui intrapresi nell’immobile di proprietà, ma per di più si era avvalso della sua posizione pubblica per contrastare le iniziative adottate dai condomini del confinante edificio e si era pure adoperato in modo da condizionare l’attività del suo Ufficio in ragione della migliore gestione del suo interesse personale.

La Sezione Disciplinare ha, altresì, evidenziato che anche le condotte rispettivamente esaminate erano diverse, quelle comuni ai due procedimenti essendo state oggetto di stralcio.

In definitiva, il procedimento penale ha trattato il profilo degli abusi imputati al P. per avere approfittato delle proprie funzioni, mentre il procedimento disciplinare ha esaminato il diverso profilo dei comportamenti posti in essere da privato.

5. – Il ricorrente lamenta inidoneità della motivazione ed erronea applicazione di legge.

Quest’ultima censura non è assistita da specifiche argomentazioni a sostegno e, al di là di riferimenti del tutto generici al D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 25, comma 1, lett. a) e ai precedenti artt. 3, lett. a) e art. 20, comma 3, risulta priva persino della specifica indicazione delle norme che sarebbero state applicate erroneamente e, in ogni caso, si rivela del tutto indimostrata.

6. – Anche l’asserita inidoneità della motivazione prescinde dalla specificazione del vizio che si intende lamentare.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini, al suo interno, radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. In altri termini, non sussiste vizio di motivazione allorchè la lettura del provvedimento impugnato consenta di comprenderne la ratio decidendi e di identificare gli elementi che hanno indotto il giudice a scegliere quella soluzione preferendola alle altre possibili.

Esula, invece, dal vizio di motivazione, l’ipotesi in cui vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

7. – Gli argomenti addotti a sostegno della censura non dimostrano nessuno dei possibili vizi motivazionali sopra enunciati, ma tendono ad una diversa valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Sotto il predetto profilo, appare del tutto irrilevante che la sentenza penale sia stata depositata dopo la decisione della Sezione Disciplinare, non foss’altro per la determinante ragione che di essa è stato tenuto conto in sede di revisione.

Le argomentazioni successive tendono a dimostrare un contrasto di giudicati che, invece, non è configurabile per la difformità – come sopra evidenziato – rilevata dalla Sezione Disciplinare dei fatti rispettivamente considerati, non essendo a tal fine sufficiente che esista tra loro un mero collegamento consistente nell’essere dipendenti dal medesimo fatto (il sequestro preventivo dell’immobile).

8. – Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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