Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12080 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18008-2013 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della Società Cesariano S.r.l. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

66, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI STEFANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI –

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della Società Cesariano S.r.l. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso

lo studio dell’avvocato GIANNI DI STEFANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2461/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/02/2013 R.G.N. 22973/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato GIANNI DI STEFANO;

udito l’Avvocato DANIELA GIACOBBE (AVVOCATURA DELLO STATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

Con sentenza 4 febbraio 2013, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da T.G., in proprio e quale legale rappresentante di Cesariano s.r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma il 4 marzo 2010 per sanzioni conseguenti ad impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture nè da altri documenti obbligatori, ne riduceva l’importo da Euro 117.773,20 a Euro 63.450,00.

In via preliminare, il Tribunale disattendeva l’eccezione di decadenza, per inapplicabilità del termine breve stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 (di trenta giorni dall’inizio del procedimento, aumentato a novanta dal D.L. n. 35 del 2005, art. 3, comma 6bis conv. con L. n. 80 del 2005) e mancato decorso del termine quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 dal giorno della violazione, essendo stato compiuto il primo accesso ispettivo in data 8 luglio 2008, come da verbale n. 503 e notificato il processo verbale di accertamento il 2 aprile 2009. Esso escludeva poi la nullità dell’ordinanza, ritenendola sufficientemente motivata per relationem in particolare al verbale di accertamento e nella chiara risultanza della violazione addebitata.

Nel merito, in corretta applicazione delle ordinarie regole processuali quale giudice del rapporto (e non dell’atto amministrativo impugnato) e in esito a critico esame delle risultanze istruttorie, esso riteneva provata la natura di lavoro subordinato delle prestazioni rese dai lavoratori irregolarmente impiegati come personale di servizio nel ristorante gestito dalla società datrice e rideterminava nell’importo suindicato la sanzione comminata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (non estinta dal pagamento di quella erogata dall’Inps, in quanto distinte ed autonome), sulla base delle comprovate giornate lavorative di ognuno.

Con atto notificato il 24 luglio 2013, T.G., in proprio e nella qualità, ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con controricorso (peraltro tardivo), contenente ricorso incidentale articolato su unico motivo, cui il primo replica con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, il ricorrente principale deduce erronea applicazione dell’art. 2094 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancanza di prova, alla luce delle risultanze istruttorie anche comparativamente scrutinate, dell’elemento della subordinazione, così da (non) ritenere la natura meramente occasionale delle prestazioni rese dai lavoratori saltuariamente utilizzati dalla società ingiustamente sanzionata.

Con unico motivo, a propria volta il Ministero controricorrente deduce, in via di ricorso incidentale, l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo rappresentato dalle analitiche considerazioni nell’atto di costituzione in giudizio della Direzione Provinciale del Lavoro in merito alla specifica indicazione dei criteri di liquidazione della sanzione.

Il ricorso principale è inammissibile.

Ed infatti, la sentenza che abbia, in genere, definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione non è più direttamente ricorribile per cassazione, ma appellabile secondo l’ordinario regime di impugnazione stabilito dall’art. 339 c.p.c., per effetto dell’abrogazione dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, della L. n. 689 del 1991, art. 23, u.c. (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2815; Cass. 13 maggio 2014, n. 10369; Cass. 13 settembre 2013, n. 20984; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1407; Cass. 21 marzo 2011, n. 6376), applicabile ratione temporis alle sentenze pubblicate, come appunto quella qui ricorsa, dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) in poi.

L’accertata inammissibilità del ricorso principale in senso proprio, ossia in ragione di fatto costitutivamente proprio, comporta l’inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto tardivo (Cass. 12 settembre 2014, n. 19284; Cass. 11 giugno 2010, n. 14084; Cass. 5 settembre 2008, n. 22385). E ciò per effetto della sua notificazione con controricorso in data 11 ottobre 2013, oltre il termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (applicabile ratione temporis, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 per l’introduzione del giudizio in epoca successiva al 4 luglio 2009) dalla pubblicazione della sentenza (il 4 febbraio 2013), anche tenuto conto del periodo di sospensione feriale (applicabile al giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative: Cass. 8 giugno 2011, n 12506; Cass. s.u. 27 maggio 2009, n. 12244).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale, con la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

Il raddoppio del contributo unificato deve essere, infine, posto a carico del ricorrente principale soltanto e non anche di quello incidentale, per l’inefficacia della sua impugnazione, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Il suddetto raddoppio si applica, infatti, ai soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria della sua inammissibilità o improcedibilità (Cass. 3 aprile 2015, n. 6888), sicchè, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 30 settembre 2015, n. 19562) e, come tale, insuscettibile di un’interpretazione estensiva o analogica (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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