Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12080 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10363/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., M.G., MA.CR.,

M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8579/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 17/09/2014, depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a M.C., M. G., Ma.Cr. e M.T. e relativo alla variazione di classamento dell’immobile sito nel comune di (OMISSIS). Secondo il giudice di appello correttamente era stato annullato l’atto per carenza di motivazione, in quanto l’assunto dell’ufficio secondo il quale la classe proposta dai contribuenti era minoritaria nella zona della quale l’unità faceva parte richiedeva la specificazione delle ragioni per cui la classe attribuita apparteneva a quella minoritaria nella zona.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale le parti intimate non hanno fatto seguire il deposito di difese scritte.

Il ricorso, basato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, è manifestamente infondato.

Ed invero, questa Corte, con ordinanza Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata – ancorchè sommaria – motivazione; che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”.

Analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio che in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata –

ancorchè sommaria – motivazione; che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Sul punto si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso – Cass. n. 23237/2014.

Orbene, a tali principi si è uniformata la CTR laddove ha ritenuto insufficiente la motivazione del classamento diverso operato dall’ufficio senza alcuna spiegazione rispetto a quello proposto dal contribuente ed ha correttamente affermato che l’individuazione di una classe diversa da quella proposta dalla DOCFA sulla base di una ritenuta diversa ponderazione degli elementi di fatto operata dall’Ufficio avrebbe imposto una specifica motivazione nell’atto di classamento proprio perchè correlata ad una diversa valutazione dei fatti posti a base della dichiarazione DOCFA – v., specificamente, sul punto, Cass. n. 5580/2015, a nulla valendo, ai fini integrativi della motivazione il successivo chiarimento operato in sede di appello – v. Cass. n. 23248 del 31/10/2014.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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