Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1208 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1208 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25931-2011 proposto da:
SOCIETA’ EDITRICE EDIZIONI DEL ROMA SCARL
06709601006, in persona del legale rappresentante pro t tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo
studio dell’avvocato MASSAFRA NICOLA, che la rappresenta e
difend giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 21/01/2014

i

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2/2011 della COMMISSIONE

il 10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La società Edizioni Del Roma s.c.a.l.r. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate e contro il
Ministero delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado, ha giudicato legittimo il
provvedimento di diniego opposto dall’Ufficio ad un’ istanza di definizione ex art. 9 bis 1.
289/02 avanzata dal contribuente in relazione all’omesso versamento di tributi per l’anno
2002, nonché la cartella di pagamento conseguentemente emessa.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la suddetta istanza di condono fosse
improduttiva di effetti in ragione del mancato versamento delle rate successive alla prima;
ciò in quanto, ai fini del perfezionamento del condono di cui all’articolo 9 bis I. 289/02 (e
quindi della estinzione dell’obbligo di pagamento delle sanzioni sugli omessi o ritardati
versamenti dei tributi originariamente dovuti) sarebbe necessario l’integrale e tempestivo
versamento di tutte le rate in cui sia stata frazionata la somma complessivamente dovuta a
titolo di condono, non essendo invece sufficiente il versamento della prima rata.
Il ricorso della ricorrente si articola su due motivi riferiti, il primo, alla violazione all’articolo
9 bis I. 289/02 e, il secondo, pur esso alla violazione di detto articolo, promiscuamente con
una censura di difetto di motivazione. Con tali motivi, intimamente connessi, il contribuente
in sostanza afferma che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente
interpretato l’articolo 9 bis 1. 289/02 ritenendo necessario, ai fini del perfezionamento degli
effetti del condono, l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le relative rate.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso appare fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata è conforme all’

insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11)
secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 – relativo alla
possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle
Ric. 2011 n. 25931 sez. MT – ud. 04-12-2013
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TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 28/01/2011, depositata

dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni – costituisce una
forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art.

1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi
di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto
dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e
tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/1 l “In tema di condono fiscale, in assenza
di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale
insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale,
nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si
verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle
imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel
caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata”.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso.»;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre il
Ministero dell’Economia non si è costituito;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
che deve dichiararsi inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero
dell’Economia, non avendo questo partecipato al giudizio di merito;
che, nel merito, il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve rigettare il ricorso;
che la regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero
dell’Economia e lo rigetta nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Ric. 2011 n. 25931 sez. MT – ud. 04-12-2013
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9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del

Condanna la società ricorrente a rifondere all’ Agenzia delle entrate le spese
del giudizio di cassazione, liquidandole complessivamente in € 3.600 per
onorari, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

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