Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12079 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. I, 31/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M.E., con domicilio eletto in Roma, via Baiamonti

n. 4, presso l’Avv. LIPPI Andrea che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. MARCHETTI ALESSANDRO come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 965/08

R.G. V.G. depositato il 3 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M.E. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 14.600,00 per anni venticinque circa di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 23 ottobre 1978 al 29 marzo 2007.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Con i due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere esaminati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione in relazione all’insufficiente quantificazione dell’indennizzo.

I motivi sono tuttavia inammissibili per carenza di interesse posto che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo e contabile protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria, l’accoglimento del ricorso e la conseguente decisione nel merito non porterebbe ad una liquidazione maggiore, tenuto conto che, in base ai precedenti in fattispecie analoghe, la stessa, per un giudizio durato complessivamente circa ventotto anni, non sarebbe superiore all’importo già liquidato.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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