Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12079 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27276-2014 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI S.C.A.R.L., c.f.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato MICHELE DE FELICE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.R.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EZIO 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO PISANI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI S.C.A.R.L. c.f.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato MICHELE DE FELICE,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 756/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 1631/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato CARLO PISANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, del ricorso incidentale, rimane assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9 giugno 2014, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da D.R.F., diretta alla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al predetto dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani S.c.a.r.l. e alla conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Al D.R. era stata addebitata una abnorme gestione dell’erogazione di crediti ai clienti, evincibile da documentazione contabile solo apparentemente sottoscritta dai titolari dei rapporti bancari, i quali non avevano avuto mai rapporti con gli altri operatori della filiale.

2. I giudici del merito, all’esito dell’istruttoria, ridimensionarono la gravità degli episodi che la Banca aveva posto a fondamento delle plurime contestazioni disciplinari; rilevarono che la contestazione di disinvolta gestione delle pratiche di concessione di mutuo, fidi e prestiti nascondeva in realtà l’accusa al dipendente di aver fatto prestiti a se stesso utilizzando il nome di vari clienti e che, tuttavia, nessuno dei testi escussi aveva confermato il teorema posto a base dell’accusa. Conclusero affermando che i predetti episodi non giustificavano il licenziamento e inducevano a formulare un giudizio di sproporzione della sanzione.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Banca con cinque motivi. Resiste con controricorso il D.R., proponendo a sua volta ricorso incidentale con quattro motivi, di cui gli ultimi tre condizionati, a sua volta resistito dalla Banca con controricorso. La ricorrente ha illustrato le proprie difese mediante memorie ex art. 378 c.p.c. e memorie di replica depositate in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: 1) violazione dell’art. 2119 c.c. e art. 77 del CCNL con riferimento all’art. 38 del CCNL al Regolamento di Istituto della Banca e sue successive modificazione ed integrazioni, al TU bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) e più in generale alla disciplina che regola il settore del credito; 2) In subordine, violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 con riferimento alla normativa indicata al precedente motivo e comunque agli standard e valori relativi alla coscienza generale. Rileva che dall’istruttoria era emerso che i rapporti con alcuni clienti erano caratterizzati dalla presenza di documentazione falsa e che, più in generale, vi era stata da parte del D.R. una gestione delle operazioni bancarie connotata da numerosi documenti apocrifi o compilati in bianco, nonchè da gestione di portafogli caratterizzati dal preconfezionamento di mandati in bianco. Pertanto la statuizione della Corte territoriale era palesemente errata, in quanto in contrasto con l’art. 137 del TUBC e con l’art. 38 CCNL. Osserva, altresì, che i fatti erano da ritenere di gravità tale da legittimare il licenziamento anche alla luce dei valori fondamentali che devono permeare l’attività di coloro che operano nel settore della gestione del credito.

1.2. La censura è priva di fondamento. La Corte territoriale, infatti, previa valutazione di tutti gli elementi forniti dall’istruttoria testimoniale, ha evidenziato come la gestione delle pratiche di concessione di mutui, fidi e prestiti, costituente oggetto di contestazione, fosse riconducibile a mere irregolarità del dipendente, non finalizzate al conseguimento di vantaggi personali. A fronte di tali argomentazioni, le critiche svolte con i motivi di ricorso concernono non già la verifica in ordine ai criteri ermeneutici di applicazione della clausola generale di cui all’art. 1455 c.c., ma, piuttosto, l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi ritenuti dai giudici del merito idonei a integrare il giustificato motivo di licenziamento, accertamento che si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742: “Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca)”.

2. Deduce, ancora, la ricorrente nullità della sentenza per non aver pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c. sul motivo di appello con il quale la Banca aveva censurato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto che il licenziamento non fosse sorretto da giusta causa/giustificato motivo, senza prendere in alcuna considerazione la sussistenza, che peraltro già risultava dai documenti in atti, e la rilevanza disciplinare dei fatti contestati al D.R. relativamente alle posizioni dei clienti (seguono nominativi di soggetti specificamente indicati) (art. 360 c.p.c., n. 4).

2.2. Il motivo, per come formulato, è inammissibile. Va premesso che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014, Rv. 633829 – 01), “la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva comunque esaminato i fatti circostanze e tempi dell’iscrizione a ruolo del tributo e della notifica della cartella di pagamento – posti a fondamento dell’eccezione sollevata dal contribuente, seguendo in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con il suo accoglimento)”. Nel caso in esame la Corte territoriale, confermando la valutazione compiuta dal giudice di primo grado sui fatti posti a base del recesso, si è pronunciata sull’intera domanda relativa alla giusta causa di licenziamento; conseguentemente, la presunta omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi indicati assume valenza di mera carenza motivazionale, erroneamente dedotta in termini di error in procedendo. Ne discende l’inammissibilità del ricorso alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte (si veda, specificamente, Cass. n. 17931 del 24/7/2013: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”)”. Per altro verso neppure gioverebbe a parte ricorrente ricondurre il motivo a una sostanziale denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia comunque inibita, a monte, dalla doppia conforme di merito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza 1) per non aver dato ingresso, in violazione dell’art. 115 c.p.c., alla prova testimoniale articolata dalla Banca in primo grado e reiterata in appello relativa alle operazioni contestate al D.R. riguardanti le posizioni dei clienti specificamente indicati (art. 360 c.p.c., n. 4); 2) in via subordinata, omesso esame di fatto decisivo dal quale risultava che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello – con specifico riferimento alle posizioni dei clienti di cui sopra il Tribunale, lungi dall’aver lasciato alla Banca la scelta dei testi da escutere, aveva stabilito che dovessero essere sentiti come testi detti clienti e quindi non aveva dato più corso alla loro escussione (art. 360 c.p.c., n. 5).

3.2. Il motivo è infondato. In ordine al primo profilo di censura si evidenzia che nessuna violazione di legge è ravvisabile in relazione all’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale, riconducibile alla norma di chiusura dell’art. 187 c.p.c., di assumere la causa in decisione in ragione della ritenuta già acquisita sufficienza dell’istruttoria espletata (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 – 01, che in questa sede si intende riaffermare: “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni”). Quanto al secondo profilo di doglianza, la denuncia di un vizio ex art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve ritenersi inibita dalla doppia conforme di merito.

4. Deduce, altresì, la ricorrente, con il quarto motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. e art. 111 Cost., comma 6 per aver respinto con una motivazione solo apparente i motivi d’appello con i quali la Banca aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che con riferimento alle operazioni contestate al d.R. relative alle posizioni dei clienti escussi come testi (specificamente indicati nei nominativi) fosse stata raggiunta la prova (art. 360 c.p.c., n. 4).

5. Rileva, infine, con il quinto motivo, la nullità della sentenza per aver affermato ma con motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, che i fatti posti a fondamento dei capi d’imputazione formulati nel decreto di citazione a giudizio dovevano ritenersi nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento del licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 4). Osserva che la Corte territoriale aveva affermato che i fatti posti a fondamento dei capi d’imputazione erano nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di contestazione disciplinare con motivazione meramente apparente, senza in alcun modo confrontare gli uni con gli altri.

5.2. Anche i motivi esposti, da trattare congiuntamente per connessione logica, sono privi di fondamento, poichè con essi, mediante rinvio alla nozione di motivazione apparente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01), in concreto non sussistente in ragione dell’idoneità del ragionamento motivazionale a rendere percepibile il fondamento della decisione (come dimostrato, peraltro, dalla stessa specifica articolazione delle censure), si pretende di attrarre nell’area dell’error in procedendo deduzioni correttamente riconducibili a profili di insufficienza e contraddittorietà motivazionale relativi ad alcune valutazioni istruttorie. Ricorre, pertanto, il vizio di sussunzione di cui al punto sub 2, ultima parte.

6. Il contro ricorrente, con ricorso incidentale, rileva: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Statuto lavoratori (nel testo precedente alla L. n. 92 del 2012) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la sentenza della Corte d’Appello limitato il risarcimento del danno per il licenziamento ingiustificato a sole dei mensilità di retribuzione. Osserva che nella specie trova applicazione l’art. 18 Stat. nella versione antecedente al 2012, trattandosi di licenziamento del 16 luglio 2010. Pertanto il danno subito andava commisurato a tutte le retribuzioni perdute medio tempore tra il 16 luglio 2010 e il 1 agosto 2013.

5.2. Il motivo è fondato e va accolto. Dal tenore della sentenza impugnata si evince che in favore del lavoratore è stata disposta la reintegra nel posto di lavoro. La statuizione rimanda al regime della stabilità reale di cui al testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori vigente al momento dell’intervenuto recesso (16 luglio 2010), con la conseguenza che “il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento dello stesso (o la morte del lavoratore, illegittimamente licenziato avvenuta prima di tale sentenza) si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute “ex lege”, nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l'”aliunde perceptum” o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. L, n. 12798 del 02/09/2003, Rv. 566489 – 01). L’esposto principio non risulta rispettato nella specie, posto che non è dato comprendere come, in mancanza di qualsiasi enunciato in punto di aliunde perceptum, la misura del risarcimento sia stata limitata nella misura di sei mensilità.

6. Di conseguenza, respinti i motivi di ricorso principale, la sentenza va cassata in accoglimento del predetto motivo di ricorso incidentale, con rinvio al giudice del merito che provvederà in punto di quantificazione del risarcimento in ottemperanza al principio enunciato. Nella pronuncia restano assorbiti gli atri motivi del ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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