Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12079 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10032/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO SEGARELLI giusta procura in calce al controricorso, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 141/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 11/12/2013, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, difensore per la parte

ricorrente, il quale chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato SEGARELLI UMBERTO, difensore per la parte

controricorrente, il quale si riporta agli scritti e deposita 2 cart.

A/R.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.P. impugnava innanzi al giudice tributario di primo grado un avviso di rettifica notificato il 17.11.1990. Il ricorso veniva accolto con sentenza confermata in appello. Questa Corte, con sentenza n. 19329/2006, cassava con rinvio la sentenza di appello ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Il giudizio non veniva riassunto e successivamente veniva notificata al contribuente una cartella di pagamento relativa ai tributi di cui al precedente accertamento, anch’essa impugnata innanzi al giudice tributario. La CTP di Perugia rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla CTR dell’Umbria, la cui decisione veniva annullata da questa Corte con ordinanza n. 22235/2012 che pure rinviava innanzi alla CTR in diversa composizione.

In sede di riassunzione la CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da S.P. e annullava la cartella di pagamento notificata al contribuente il 28.4.2008, ritenendo che a causa della mancata riassunzione del giudizio per effetto della cassazione con rinvio disposta da questa Corte con sentenza n. 19329/2006 il termine di prescrizione relativo al credito fiscale doveva ritenersi ormai decorso. Occorreva infatti considerare come dies a quo quello della domanda giudiziale, posto che l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto da tale domanda ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, non incideva sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso, eccependo gradatamente l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza. La società concessionaria non ha depositato difese scritte.

Il ricorso è anzitutto ammissibile, posto che lo stesso è stato notificato in persona del precedente soggetto indicato come procuratore domiciliatario presso il nuovo indirizzo indicato dal contribuente come luogo del suo domicilio. Ne consegue che l’avvenuta notifica, anche se non indirizzata alla parte personalmente, fu effettuata presso il di lui domicilio con indicazione del soggetto che aveva già ricoperto il munus di domiciliatario. Ciò consente di escludere, alla luce della giurisprudenza di questa Corte – in arg.

v. Cass. n. 9083/2015; Cass. n. 24369 del 30/11/2015, l’inesistenza della notifica e, dunque, la sua sanatoria per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata.

Nel merito la censura proposta dall’ufficio, fondata sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 19, oltre che dell’art. 393 c.p.c. e art. 2495 c.c., n. 3, è manifestamente fondata.

Ed invero, questa Corte ha di recente chiarito che in tema di contenzioso tributario, l’estinzione del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, comma 2, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, comporta la definitività dell’avviso di accertamento impugnato (e della pretesa tributaria in esso incorporata), giacchè detto avviso non è un atto processuale, ma l’oggetto del giudizio (cfr. Cass. 21143/15, 16689/13, 5044/12, 3040/08). Tanto premesso ed attesa la peculiare natura della pretesa tributaria (in quanto necessariamente incorporata in atto impositivo) deve ritenersi che, in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione; ciò tanto più in presenza (come nel caso di specie) di sentenze di primo e di secondo grado ad essa sfavorevoli, dato l’obbligo di restituzione del tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giudice tributario, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 comma 2 –

cfr. Cass. n. 556/2016, depositata il 15.1.2016.

A tali principio non si è uniformata la CTR che ha invece ritenuto di fare decorrere gli effetti della prescrizione a far data dalla notifica della domanda giudiziale proposta dal contribuente avverso l’avviso di accertamento originario. In ciò violando il quadro normativo di riferimento riassunto dalla sentenza n. 566/2016 sopra ricordata.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria affinchè la stessa riesamini le ulteriori doglianze se ed in quanto ritualmente prospettate dalla parte contribuente, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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