Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12079 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13656-2018 proposto da:

O.I., alias O.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI VENEZIA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. Prot 9722/WA/2016 della COMMISSIONE

TERRITORIALE di VERONA SEZIONE di VICENZA, depositato il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.I. ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Vicenza, notificatogli il 2 novembre 2017, che ha respinto la domanda da lui proposta, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento del proprio status di rifugiato, per il riconoscimento della protezione sussidiaria e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso per cassazione si basa su due motivi.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione di legge: l’istante si duole del fatto che la Commissione territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati in sede giurisprudenziale in materia istruttoria, nonchè di quelli contenuti nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 relativi all’esame del richiedente asilo e alla valutazione del materiale probatorio utilizzabile.

Il secondo motivo prospetta l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione “in relazione alle richieste di concessione del permesso per protezione sussidiaria o per motivi umanitari”.

2. – Il ricorso è inammissibile: esso – oltre a impugnare per cassazione il provvedimento della Commissione territoriale (il che non è evidentemente consentito, giacchè l’art. 111 Cost., comma 7, invocato dall’istante, prevede il ricorso per cassazione “(c)ontro le sentenze e contro i procedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali”: laddove, nel caso in esame, non viene in questione alcun atto di tale natura) – non risulta notificato ad alcuno.

Nulla deve ovviamente statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA