Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12078 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 17/05/2010), n.12078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25758-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.F., G.A., G.V.;

– intimati –

sul ricorso 30545-2007 proposto da:

G.F., G.A., G.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio

dell’avvocato CONTESTABILE GIOVANNI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARTEI ROBERTO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 619/06 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

dell’11.5.07, depositato il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Roberto Cartei che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 6 giugno 2007 la corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 15.000,00, oltre agli interessi dalla data della domanda, in favore di G.F., A. e V., F., A. e V. a titolo di equo indennizzo per il pregiudizio morale subito a causa dell’irragionevole durata di una causa civile instaurata davanti al tribunale di Livorno da P.C.M. e C.V., successivamente deceduti, il (OMISSIS);

che la corte territoriale ha determinato la durata ragionevole della causa in quattro anni e ha quindi accertato un ritardo di quindici anni;

che il Ministero ha proposto ricorso per cassazione al quale resistono le parti private che hanno proposto ricorso incidentale;

che il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorrente censura il decreto della corte territoriale: a) per avere liquidato un indennizzo n favore di ciascun degli attori per l’intero periodo di durata irragionevole senza distinguere quanto dovuto jure hereditatis solidalmente a tutti gli eredi e quanto dovuto per ciascuno di essi jure proprio per il periodo successivo alla loro costituzione in giudizio; b) per non avere motivato la determinazione della durata irragionevole;

che i ricorrenti incidentali criticano il provvedimento impugnato: a) per non avere motivato perchè, essendo la causa durata 24 anni e quindi 20 anni oltre la durata ragionevole stimata in 20 anni, la durata irragionevole sia stata fissata in 15 anni; b) per non avere sufficientemente motivato perchè sia stato presa in considerazione invece che l’intera durata della causa i singoli segmenti rapportati ai singoli soggetti e non sia stata liquidato l’indennizzo separatamente per ciascuna parte e, quanto alla parte dovuta jure hereditatis, non si sia tenuto conto delle quote ereditarie;

che i ricorsi, proposti nei confronti dello stesso provvedimento debbono essere riuniti;

che sia il ricorso principale che quello incidentale appaiono fondati in quanto: 1) la corte territoriale non ha fornito motivazione della determinazione del periodo di durata irragionevole e 2) non ha tenuto distinte le liquidazioni delle indennità dovute a tutte le parti in solido e pro quota, a titolo ereditario, per il periodo di durata irragionevole della causa della quale erano parti i danti causa da quelle dovute in favore di ciascuno degli eredi per il periodo successivo alla loro costituzione in giudizio;

che il decreto deve essere quindi cassato con rinvio alla corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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