Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12078 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 15/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29339-2011 proposto da:

I.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA c/o

CENTRO CAF, VIA DELLE ACACIE 23, nello studio dell’avvocato

GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DEE ROSE, ANTONIETTA CORETTI,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1386/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/11/2011 R.G.N. 1291/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 4.11.2011, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento dell’appello proposto da I.A., liquidava le spese del procedimento di prime cure a carico dell’INPS nel maggior importo di Euro 2.278,00, di cui Euro 1.178,00 per diritti, oltre IVA e CPA, compensando le spese del gravame.

Contro tale pronuncia ricorre I.A. con due motivi. L’INPS ho svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, dell’art. un., L. n. 1501 del 1957, e della tariffa professionale di cui al D.M. n. 127 del 2004, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito provveduto alla liquidazione dei diritti relativi alle attività correlate alla richiesta, disamina e notifica della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale compensato interamente le spese del gravame.

Ciò posto, il primo motivo è fondato.

In tema di liquidazione delle spese processuali, infatti, le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione – quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, sicchè le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese (cfr. da ult. Cass. n. 548 del 2015).

E’ invece infondato il secondo motivo.

La compensazione delle spese del gravame è stata infatti motivata dalla Corte di merito sul rilievo della natura delle questioni devolute, relative alla esclusiva riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado. E poichè trattasi di motivazione senz’altro congrua (cfr. in tal senso Cass. n. 6970 del 2009), nessuna censura merita sul punto la sentenza impugnata.

Segue da quanto sopra che la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione della specifica dei diritti controversi contenuta nella nota spese riprodotta nel ricorso, la causa va decisa nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado nella complessiva somma di Euro 2.397,00, di cui Euro 1.297,00 per diritti, e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Attesa la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per metà e la restante parte va posta a carico dell’INPS, liquidandola in Euro 127,50 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e in Euro 50,00 per esborsi, parimenti distratte in favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 2.397,00, di cui Euro 1.297,00 per diritti, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Felice Amato.

Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione e pone la restante parte a carico dell’INPS, liquidandola in Euro 127,50 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e in Euro 50,00 per esborsi, disponendone parimenti la distrazione in favore dell’avv. Felice Amato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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