Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12077 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 375-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GABRIELLA CHIEFFI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1152/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata in data 24 giugno 2016, respingeva il ricorso presentato da M.A., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 6 giugno 2018, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, dato che la stessa era stata introdotta con ricorso, anzichè con citazione, notificato all’amministrazione appellata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.A. prospettando quattro motivi di ricorso;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e dell’art. 12 preleggi: la Corte di merito aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè l’appello era stato erroneamente introdotto con ricorso, anzichè con citazione, notificato all’amministrazione appellata oltre il termine breve previsto dall’art. 702-quater c.p.c.; in questo modo la corte distrettuale avrebbe mal interpretato il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, che testualmente prevedeva che l’appello andasse proposto con ricorso, e di conseguenza avrebbe erroneamente riferito il termine per proporre appello alla data di notifica della citazione piuttosto che a quella di deposito del ricorso;

5. il motivo è fondato;

la giurisprudenza di questa Corte ha infatti ritenuto che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., Sez. U., 28575/2018);

l’applicazione di un simile principio al caso in esame doveva condurre a conclusioni del tutto opposte a quelle a cui è giunto il collegio d’appello, che ha constatato come, a seguito della comunicazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., avvenuta in data 27 giugno 2016, il ricorso fosse stato depositato il successivo 25 luglio 2016 e dunque nel rispetto del termine previsto dall’art. 702-quater c.p.c.;

la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, riguardanti il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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