Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12077 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimato –
avverso la decisione n. 165/22/07 della Commissione tributaria
regionale di Bologna, sez. staccata di Parma, emessa il 14 dicembre
2007, depositata il 26 febbraio 2008, R.G. 2918/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si è riportato alla relazione in
atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che,
con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti
o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore
cons. Dr. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente B.F. del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2003. Il contribuente, idraulico artigiano, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;
2. La C.T.P. di Piacenza ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 e 2222 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 55, (51) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pone il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se la sentenza della CTR, che, pur rilevando che il contribuente produce reddito d’impresa, ne ha verificato, come per i lavoratori autonomi, il requisito dell’abitualità e dell’autonomia organizzativa, violi gli artt. 2195 e 2222 c.c., la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e il D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 55, (51) che correttamente inteso, nel senso di assoggettare comunque all’IRAP gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 c.c., vanno compresi anche gli artigiani idraulici, per i quali il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP, avrebbe imposto al giudice di accogliere l’appello dell’Ufficio per avere il contribuente prodotto reddito d’impresa senza operare alcuna indagine sulla sussistenza di una autonoma organizzazione intrinseca alla natura imprenditoriale dell’attività svolta dal contribuente”.
Ritiene che:
1. il ricorso sia infondato in quanto il carattere imprenditoriale dell’attività svolta non comporta necessariamente l’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione e il caso in esame appare paradigmatico anche in astratto in quanto la verifica della produzione di valore aggiunto tassabile ai fini IRAP che costituisce il presupposto impositivo generale dell’IRAP non può che comportare la verifica della fonte di tale valore aggiunto con la conseguenza di escludere dall’imposizione tutte le attività in cui la produzione del reddito dipenda esclusivamente o in maniera assolutamente prevalente dall’attività personale del contribuente;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010