Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12076 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. I, 31/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 31/05/2011), n.12076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., + ALTRI OMESSI

con domicilio eletto in Roma, via Andrea Doria n. 48,

presso l’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio, come da procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma rep. 6913

depositato il 13 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.500,00 per ciascuna per anni due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal settembre 1999 al 25.6.2004 e quindi avanti al Consiglio di Stato presso il quale era ancora pendente alla data di deposito della domanda (marzo 2007).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanicheili con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si censura l’errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel calcolare in solo anni due invece che in anni due e mesi sei il periodo eccedente quello di ragionevole durata di anni cinque è inammissibile per difetto di interesse, posto che l’accoglimento del motivo non comporterebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, dovendo la Corte, vincolata ai solo divieto della reformatio in peius (Cass. civ., Ord. n. 22521/10), liquidare complessivamente l’indennizzo alla luce della sua giurisprudenza (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro.

Il secondo motivo con il quale si deduce l’insufficiente liquidazione delle spese è manifestamente fondato in quanto non risultano rispettati i minimi tariffari.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto le spese del giudizio avanti al Corte d’appello liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 1700,00 per onorari e Euro 1300,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e solo in punto spese quelle di questa fase possono essere compensate nella misura di un mezzo e poste per la differenza a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari e Euro 1.300,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatari; dichiara compensate in ragione della metà le spese di questa fase che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e condanna l’Amministrazione alla rifusione del residuo.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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