Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12076 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 243-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE, PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2180/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Milano, una volta constatato come i motivi di appello si limitassero a riproporre i medesimi argomenti già esaminati dal primo giudice senza muovere agli stessi alcuna apprezzabile confutazione: i) ribadiva il giudizio di non credibilità della narrazione del migrante (il quale aveva sostenuto di essersi allontanato dal paese di origine per evitare di prendere il posto del padre nella setta degli (OMISSIS)); ii) osservava come l'(OMISSIS), da cui il migrante proveniva, non era ricompreso nelle zone in cui esistevano conflitti armati in corso o condizioni di particolare insicurezza; iii) rilevava che il ricorrente non aveva neppure allegato il ricorrere dei presupposti necessari per il riconoscimento della protezione umanitaria;

in forza di simili argomenti la Corte di merito rigettava l’appello proposto da M.S. con sentenza del 3 maggio 2018;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo stesso M.S. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza;

l’amministrazione intimata si è costituita al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. occorre preliminarmente rilevare come il ricorso sia inammissibile, perchè tardivo;

il computo del termine di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. è infatti operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2963 c.c., comma 4, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass. 17313/2015);

nell’individuazione del termine finale si dovrà inoltre tenere conto del periodo di sospensione dei termini processuali fissato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, dal 1 agosto al 31 agosto;

nel caso di specie la sentenza, pubblicata il 3 maggio 2018, doveva essere impugnata, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, entro martedì 4 dicembre 2018;

la notifica dell’impugnazione è avvenuta invece in data 5 dicembre 2018, quando oramai il termine per l’impugnazione era definitivamente spirato;

il ricorso risulta dunque inammissibile in ragione della sua tardività;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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