Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12076 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la decisione n. 160/21/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 28 novembre 2007, depositata il 15

gennaio 2008, R.G. 403/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si è riportato alla

relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che,

con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti

o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente T.R., del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1993 al 2000. Il contribuente, agente di commercio, ha contestato di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Piacenza accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1742, 2082 ss. e 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 b) omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia. Con il primo motivo l’Agenzia intende far affermare che l’agente di commercio in quanto imprenditore è dotato intrinsecamente del requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente afferma che la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere la soggezione del contribuente al tributo ovvero motivare specificamente sul perchè riteneva non sussistente nel T. la qualità di imprenditore;

Ritiene che:

1. il ricorso sia infondato alla luce della, di recente, consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di assoggettabilità degli agenti di commercio all’IRAP;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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