Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12076 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25889-2012 proposto da:

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO – SPORTIVO POLISPORTIVA ALLEVAMENTO

CAMPUGLIANO A.I.C.S., c.f. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore e D.G.G.M.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANDRO BONELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 609/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/08/2012 R.G.N. 743/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI GIOIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/5 – 10/8/2012, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dal Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano e da D.G.G.M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva respinto l’opposizione dai medesimi svolta all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia per il pagamento della somma di Euro 3265,79 a titolo di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi conseguenti alla ritenuta sussistenza di rapporto di lavoro subordinato intercorso con T.V..

La Corte territoriale ha osservato che gli appellanti non avevano contestato il fatto che T.V. avesse svolto, in favore del predetto Circolo, attività di istruttore di equitazione e di artiere ippico, nè i medesimi avevano provato che tale attività fosse stata eseguita dal predetto lavoratore a titolo gratuito.

Per la cassazione della sentenza ricorrono il Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano e D.G.G.M.L. con cinque motivi.

Rimane solo intimata la Direzione provinciale del Lavoro di Pistoia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, assumendo che la Corte di merito è incorsa in errore nel dare rilevanza, anche meramente indiziaria, alle allegazioni contenute negli scritti difensivi.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 244 c.p.c. e segg., in tema di prova per testimoni, e dell’art. 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove, obiettando che la Corte territoriale ha finito per fondare il proprio convincimento su di una erronea interpretazione delle predette norme.

3. Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla testimonianza di G..

4. Col quarto motivo è dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle risultanze delle produzioni documentali offerte dalla difesa della Polisportiva.

5. Col quinto motivo è segnalato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle risultanze delle testimonianze di Gr. e A..

6. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

In effetti, attraverso le predette censure, i ricorrenti lamentano sostanzialmente che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in tema di valutazione delle prove, dando rilievo alle allegazioni difensive, non avrebbe considerato in maniera opportuna il contenuto delle prove testimoniali e non avrebbe tenuto conto delle produzioni documentali della difesa della Polisportiva.

In realtà, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, il ragionamento della Corte di merito è correttamente basato sul dato di fondo dell’incontestato svolgimento da parte di T.V. dell’attività di istruttore di equitazione e di artiere ippico, così come era emerso dalla indicazione delle mansioni nei capitoli da 12 a 16 e da 19 a 23 del ricorso di primo grado. Inoltre, la stessa Corte ha ben evidenziato che era mancata la prova della natura gratuita di tale attività, circostanza, questa, riscontrata non solo dal contenuto dei capitoli di prova articolati in primo grado e dalla deposizione della teste G., ma anche dalla constatazione che nel verbale di accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia si desumeva che in atti giudiziari provenienti dal Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano (denuncia del 3.12.2001 e citazione dell’8.3.2002) veniva richiamata l’esistenza di un compenso mensile a favore del T.. Quanto alla testimonianza della G. la Corte di merito ha spiegato che quest’ultima aveva precisato che T.V. tratteneva per sè il rimborso versato da alcuni soci per la custodia dei cavalli presso la struttura del Circolo, la qual cosa confermava l’esistenza della pattuizione di un compenso in favore del lavoratore.

Quindi, correttamente la Corte di merito ha posto in risalto che, anche se le dichiarazioni di parte non potevano configurare una confessione stragiudiziale, esse potevano essere valutate unitamente alle altre risultanze probatorie.

Orbene, trattasi di motivazione di merito adeguata ed esente da rilievi di ordine logico e giuridico che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità. Nè va dimenticato che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Invece, nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata è nel suo complesso congrua ed esente da rilievi di legittimità, per cui i suddetti motivi sono infondati.

7. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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