Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12075 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. I, 31/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 31/05/2011), n.12075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro protempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52558/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12.11.07, depositata il 02/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

COSTANTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione, depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

“1.- Con decreta depositato il 2.5.2008 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da L.M. in relazione all’irragionevole durata di un processo penale nel quale la ricorrente si era costituita parte civile, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che la durata ragionevole del processo (definito il 7.2.2006) era da stimare in tre anni a far tempo dalla presentazione della denuncia-querela (26.5.1998), talchè il ritardo andava determinato in anni cinque.

2.- Contro il decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione denunciando: a) nullità del decreto perchè sottoscritto dal solo presidente; b) violazione di legge, per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine di durata ragionevole sin dalla presentazione della denuncia-querela anzichè dalla costituzione di parte civile; c) vizio di motivazione, senza formulare la “sintesi conclusiva” circa il fatto controverso. Resiste con controricorso l’intimata.

3.- Mentre l’ultimo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis, il primo motivo appare manifestamente infondato e il secondo motivo appare manifestamente fondato. Infatti, il provvedimento conclusivo del procedimento per equa riparazione – emesso nella forma del decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio e non anche la contestuale firma del giudice relatore, ex art. 135 c.p.c., comma 4, (C., n. 2134/2010). Quanto alla seconda censura, è indiscusso nella giurisprudenza della Corte che il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta” e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità – pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale – non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile e che, qualora tale costituzione sia avvenuta, la precedente durata del procedimento non rileva ai fini del computo della ragionevole durata (C. , n. 10303/2010).

L’intimata si è costituita parte civile il 7.6.2000 (circostanza pacifica tra le parti), quindi il ritardo andrebbe calcolato a far tempo dal 7.6.2003, con la conseguenza che il diritto all’equa riparazione – qualora la Corte intendesse decidere ex art. 384 c.p.c. – andrebbe limitato al periodo di a. 2 e m. 8.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.

La controricorrente ha depositato memoria difensiva.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del primo motivo di ricorso, alla declaratoria di inammissibilità del terzo e all’accoglimento del secondo motivo del ricorso. E’ irrilevante, inverò, la circostanza -segnalata nella memoria – che in relazione ad altra parte civile sia stata liquidata una somma diversa da quella indicata in relazione.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 2.000,00 alla luce dei criteri di cui a Sez. 1, Sentenza n. 2184 0 del 14/10/2009 nonchè a nuova liquidazione delle spese, di cui va disposta la totale compensazione per quelle relative al giudizio di legittimità alla luce dell’esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dei motivi di ricorso.

PQM

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio di merito che liquida nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara interamente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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