Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12075 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Scialoja

6, presso lo studio dell’avvocato Ottavi Luigi che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv.to Daniele Coliva, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 83/11/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 22 maggio 2007, depositata il 16

gennaio 2008, R.G. 2617/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che,

con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti

o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore

cons. Dr Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente, B.D., esercente la professione di dottore commercialista, del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. La contribuente, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività professionale senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 b) violazione e falsa applicazione, per altri motivi, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Secondo l’Agenzia ricorrente spetta al contribuente dimostrare l’insussistenza del presupposto impositivo e cioè il requisito dell’autonoma organizzazione che ricorre quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui in modo non occasionale.

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza della CTR che ha escluso in fatto il ricorso non occasionale al lavoro altrui e ha rilevato l’impiego di capitali esigui da parte della contribuente per lo svolgimento della sua attività. L’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dunque impugnare la sentenza per difetto di motivazione mentre ha contestato la violazione di norme di legge che manifestamente non ricorre nel caso in esame;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100 di cui 100 per spese, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

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