Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12075 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5886/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

F.M., B.A.A., EQUITALIA NORD SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1354/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 16/05/2013, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a dazi doganali e IVA notificata a F.M. – quale erede di F.E.G., ritenendo prescritto il diritto dell’amministrazione in relazione al decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84. Secondo la CTR non rilevava la circostanza che la pretesa nascesse da sentenza passata in giudicato in relazione all’esistenza di una specifica disciplina normativa in tema di prescrizione.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2953 c.c. e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il ricorso è manifestamente fondato, non essendosi la CTR attenuta al principio fissato da questa Corte secondo il quale “… in tema di tributi doganali, una volta che sia stata respinta, con sentenza passata in giudicato, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti medesimi non si prescrive nel termine di cinque anni, previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, ma entro quello più lungo di dieci anni, previsto dall’art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, alla quale va riconosciuta la funzione di accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Amministrazione finanziaria con l’ingiunzione” – cfr. Cass. n. 6077/2010; Cass. nn. 25790/09 e 15837/11; Cass. n. 17613/2012; Cass. n. 6234/2011.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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