Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12075 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti

dall’avv. Gaetano Bosco, che indica per le comunicazioni relative al

processo il fax (OMISSIS) e l’indirizzo p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in

Roma via dei Portoghesi 12 (fax 06/96514000; p.e.c. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4447/2017 della Corte di appello di Milano

emessa in data 11 ottobre 2017 e depositata il 24 ottobre 2017 R.G.

n. 3011/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A., cittadino gambiano, nato il 13.10.1991, ha proposto appello dinnanzi la Corte di Appello di Milano avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città in data 28 giugno 2016 con la quale era stato respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano di diniego della richiesta di protezione internazionale o di concessione della protezione umanitaria.

2. La Corte distrettuale, con sentenza n. 4447/2017, ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto con ricorso anzichè con atto di citazione e, sebbene depositato nel termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, notificato tuttavia al Ministero dell’Interno oltre tale termine.

3. Ricorre per cassazione il sig. S.A. con unico motivo con il quale contesta l’interpretazione recepita dalla Corte distrettuale milanese del D.L. n. 142 del 2015, art. 27, che, nell’apportare modifiche al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, ha disposto che la Corte di appello decide sull’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale che rigetta il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale entro sei mesi dal deposito del ricorso. Ritiene infatti il ricorrente che tale riferimento alla forma del ricorso non può considerarsi meramente incidentale e rivolto esclusivamente a dettare i tempi di definizione del giudizio. Al contrario sia per il principio di ultrattività del rito che per il rapporto di specialità esistente fra la citata disposizione di legge e il codice di rito deve affermarsi che il legislatore del 2015 ha propriamente inteso prevedere che sia per il primo che per il secondo grado il giudizio deve essere proposto con ricorso e non con atto di citazione.

4. Propone controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

che:

5. Il ricorso deve essere accolto in osservanza del principio di diritto affermato recentemente dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza sollecitata dalla prima sezione civile secondo cui nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

6. Tale innovativa esegesi operata dalle Sezioni Unite, – come di recente chiarito anche da Cass. Civ. sez. VI-1 ordinanza n. 29506 del 16 novembre 2018 – in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

7. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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