Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12074 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21489-2018 proposto da:

MEDITERRANEA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO

DORIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MEDITERRANEA SPA IN LIQUIDAZIONE, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1151/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Verbania, a seguito dell’ammissione di Mediterranea in liquidazione s.p.a. alla procedura di concordato preventivo, con decreto del 13 novembre 2014 dichiarava inammissibile il ricorso e, con contestuale sentenza, pronunciava il fallimento della società;

2. tale statuizione veniva dichiarata nulla dalla Corte d’appello di Torino, con decisione del 19 maggio 2015, per violazione del contraddittorio;

3. questa Corte, con ordinanza n. 5639 del 7 marzo 2017, accoglieva l’impugnazione proposta rispetto a tale provvedimento ritenendo che con il reclamo presentato contro la sentenza dichiarativa di fallimento potessero essere fatti valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta concordataria, di modo che l’accoglimento del motivo di gravame concernente la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per ragioni di rito non poteva ritenersi assorbente delle doglianze svolte al fine di sostenere l’ammissibilità del concordato;

4. la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio e con sentenza del 14 giugno 2018, rigettava il reclamo proposto da Mediterranea in liquidazione s.p.a. avverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo pronunciato dal Tribunale di Verbania in data 13 novembre 2014, prendeva atto della formazione di un giudicato endoprocessuale quanto all’intervenuta dichiarazione di nullità della coeva sentenza di fallimento e rimetteva gli atti al Tribunale di Verbania per le conseguenti statuizioni;

5. nel frattempo la sentenza del Tribunale di Verbania (in data 1 ottobre 2015) con cui Mediterranea in liquidazione s.p.a. era stata nuovamente dichiarata fallita, confermata dalla Corte d’appello di Torino in sede di reclamo (con sentenza del 18 febbraio 2016), veniva cassata senza rinvio da questa Corte (con sentenza del 12 marzo 2018 n. 5901);

6. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello assunta in sede di rinvio ha proposto ricorso Mediterranea in liquidazione s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza;

7. gli intimati fallimento di Mediterranea in liquidazione s.p.a., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 161 L. Fall., 24 e dell’art. 111 Cost.: la Corte territoriale avrebbe escluso la fattibilità economica del concordato per pretese carenze del piano concentrandosi su presunte lacune della perizia (OMISSIS), sulla cui base era stato presentato il piano concordatario, piuttosto che sull’attestazione e senza indicare quali sarebbero state le conseguenze negative di tali pretese mancate informazioni;

8.2 il secondo motivo lamenta, in principalità, la violazione o falsa applicazione dell’art. 161, comma 2 e dell’art. 173 L. Fall. con riguardo all’asserita inidoneità della documentazione prodotta con la domanda concordataria a sostenere il piano, malgrado tale documentazione fosse già stata positivamente vagliata al momento dell’apertura della procedura e in assenza di alcun fatto sopravvenuto, ovvero, in subordine, la violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto il collegio del reclamo avrebbe fondato la propria decisione su elementi sopravvenuti e formatisi al di fuori del contraddittorio fra le parti;

8.3 il terzo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 173 L. Fall., in ragione dell’assenza delle condizioni prescritte da tale norma, in particolare di una condotta censurabile del debitore, per disporre la revoca dell’ammissione al concordato e comunque in mancanza di qualsiasi profilo di danno;

8.4 il quarto mezzo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di merito, nel negare la natura di obiter dieta alle statuizioni assunte dal Tribunale in ordine alla posizione dei promissari acquirenti, alla formazione delle classi e all’ordine dei privilegi, si sarebbe pronunciata su profili non rimessi alla sua valutazione e avrebbe così violato il principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

9. occorre prendere le mosse, in applicazione della ragione più liquida, dall’esame dell’ultimo motivo, che risulta infondato;

9.1 la Corte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto di confermare il giudizio di inammissibilità del concordato già espresso dal Tribunale in quanto, da un lato (pagg. 16 e 17), sussisteva “una manifesta inettitudine del piano proposto al soddisfacimento delle finalità dichiarate, intesa come macroscopica carena e incoerenza dei metili propositi per l’effettuazione del concordato”, dall’altro (pagg. 17 e 18) la relazione di attestazione non era stata correttamente predisposta, risultando viziata da carenze informative e dalla mancanza dei “presupposti di Atto posti alla base della perizia come compiuta”;

oltre a ciò il collegio del reclamo ha ravvisato (a pag. 20) ulteriori profili di criticità, già evidenziati dal Tribunale quali elementi aggiuntivi rispetto al profilo della non fattibilità giuridica, costituiti dal mancato accesso al voto dei promissari acquirenti degli immobili, dall’ingiustificata proliferazione delle classi dei creditori ipotecari, con la conseguente illegittima alterazione delle ordinarie regole di formazione delle maggioranze, e dalla violazione dell’ordine dei privilegi, a causa della scissione del credito ipotecario dal valore di realizzo del bene su cui era iscritta la garanzia;

la qualificazione di queste ultime ragioni quali elementi aggiuntivi della struttura argomentativa piuttosto che come obiter dieta non si presta a censure: in vero il giudice, ove decida su una questione che, quand’anche logicamente pregiudiziale rispetto alle altre, attiene al merito della causa, non si priva della potestas iudicandi in relazione alle ulteriori questioni di merito (a differenza di quanto avviene qualora dichiari l’inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza), sicchè, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano obiter dieta, ma ulteriori rationes decidendi che la parte ha l’interesse e l’onere d’impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il decisum (Cass. 6985/2019, Cass. 7838/2015, Cass. 2736/2013);

si era perciò di fronte alla manifestazione di separate ragioni del decidere che risolvevano distinti punti della regiudicanda, sicchè ciascuna di esse, essendo logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione assunta, doveva essere impugnata, pena l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in quanto altrimenti la decisione sarebbe rimasta fondata in modo autonomo sulla ragione non censurata;

ed a fronte dell’impugnazione di ciascuna delle autonome rationes decidendi fondanti la decisione ad opera del reclamante (di cui la sentenza gravata dà conto alle pagg. 9 e 10 della sentenza), la Corte d’appello era tenuta a pronunciarsi su ognuna di esse, senza che possa quindi ipotizzarsi alcuna violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato rispetto a tale partito esame;

9.2 rispetto alle ultime ragioni addotte dai giudici di merito l’odierna ricorrente in questa sede si limita a sostenere, nel merito, che simili aspetti, “già risultanti dalla documentazione presentata unitamente alla domanda di concordato” (pag. 13 del ricorso), non potessero essere più scrutinati e posti a base di un successivo provvedimento di revoca;

la doglianza è infondata, in quanto il provvedimento di apertura assunto in avvio della procedura concordataria non preclude, a fronte di atti o fatti rilevanti ai fini previsti dall’art. 173 L. Fall., che il Tribunale possa comunque procedere in seguito alla revoca dell’ammissione al concordato o a negare l’omologa all’esito di un accertamento più completo successivamente espletato (Cass. 2234/2017, Cass. 10778/2014);

10. ne discende l’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso;

infatti qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012);

11. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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