Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12074 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio

Emanuele II 18 (studio legale Lessona), presso lo studio

dell’avvocato Nocentini Simone che, unitamente all’avv.to Francesco

Vessichelli lo rappresenta e difende, giusta mandato in margine al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 62/9/08 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 7 novembre 2008, depositata il 5

dicembre 2008, R.G. 332/08;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata relazione che, con

alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o

alla correzione di errori materiali, qui si riporta;

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni 2001-2004. Il contribuente ha contestato di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività di consulente senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta, quindi, del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Firenze ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione affermando che non può essere assoggettata ad IRAP l’attività professionale di carattere intellettuale svolta dallo stesso professionista e a maggior ragione se la stessa è espletata senza l’ausilio di collaboratori e beni strumentali rilevanti ;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; b) insufficiente motivazione. Secondo l’Agenzia ricorrente la interpretazione della C.T.R. è erronea in quanto esclude tutte le attività di lavoro autonomo intellettuale dal campo di applicazione dell’IRAP. Inoltre, quanto all’assenza di dipendenti e beni strumentali, la motivazione, secondo l’Agenzia ricorrente, è insufficiente;

4. si difende con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. il contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso è infondato in quanto la decisione della C.T.R., letta nel suo complesso, appare in linea alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione consiste proprio nel ricorso all’ausilio del lavoro subordinato o della collaborazione esterna continuativa ovvero dall’impiego di capitale e beni strumentali rilevanti. Entrambe le condizioni erano state verificate negativamente dalla C.T.P. cosicchè la motivazione sintetica della C.T.R. può ritenersi esaustiva mentre il ricorso pecca di intempestività e di autosufficienza quando pretende con una impugnazione di merito di rivedere le caratteristiche dell’attività del contribuente nel giudizio di cassazione;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100,00 comprensivi di spese, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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