Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12074 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25887-2012 proposto da:

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO – SPORTIVO POLISPORTIVA ALLEVAMENTO

CAMPUGLIANO A.I.C.S., c.f. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore e D.G.G.M.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANDRO BONELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., (già Equitalia G.E.T. Gestione ESATTORIE E

TESORERIE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DI AREZZO, PISA

E PISTOIA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 615/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/08/2012 R.G.N. 615/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI GIOIA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15/5 – 10/8/2012, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dal Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano e da D.G.G.M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva respinto l’opposizione dai medesimi svolta al ruolo formato per la riscossione, ad opera dell’Enpals e della G.E.T. s.p.a. Gestione Esattorie Tesorerie, dei contributi previdenziali e dei relativi accessori di legge per un ammontare di Euro 20.860,43.

La Corte territoriale ha osservato che dai mezzi istruttori dedotti da parte appellante si desumeva che era incontroverso che T.V., rispetto alla cui posizione lavorativa erano stati pretesi i suddetti contributi, aveva svolto, in favore del predetto Circolo, attività riconducibile al profilo di artiere ippico, categoria, questa, soggetta all’iscrizione obbligatoria all’Enpals.

Per la cassazione della sentenza ricorrono il Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano e D.G.G.M.L. con quattro motivi.

Per l’Inps c’è delega al difensore in calce al ricorso notificato, mentre rimane solo intimata la società S.p.A. Equitalia Centro (già Equitalia G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’artt. 116 c.p.c. in tema di valutazione di prove, nonchè dell’art. 2730 c.c. in tema di confessione, in quanto la Corte di merito aveva rigettato l’impugnazione senza procedere neppure ad attività istruttoria e senza indicare l’inammissibilità e l’irrilevanza dell’invocata prova testimoniale.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 c.p.c. e segg., in tema di prova per testimoni, e dell’art. 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove, obiettando che la Corte territoriale ha finito per fondare il proprio convincimento su di una erronea interpretazione delle predette norme.

3. Col terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in tema di lesione del diritto alla difesa e ad un giusto processo in conseguenza della mancata ammissione del mezzo istruttorio richiesto.

4. Col quarto motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 c.c. e segg. in tema di confessione e dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove.

5. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

In effetti, attraverso le predette censure, i ricorrenti lamentano sostanzialmente che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in tema di valutazione delle prove, di confessione e di diritto di difesa avendo basato la decisione di rigetto del gravame sulle sole allegazioni difensive, non aventi valore confessorio, senza neanche ammettere la prova per testi.

In realtà, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, il ragionamento della Corte di merito è correttamente basato sul dato di fondo dello incontestato svolgimento da parte di T.V. di un’attività, quale quella di artiere ippico, riconducibile espressamente a quelle per le quali era previsto l’obbligo di iscrizione all’Enpals (D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, comma 1, punto 18). Inoltre, a tale dato di fondo si aggiunge la considerazione della mancata prova della natura gratuita di tale attività, circostanza, questa, riscontrata non solo dal riferimento al compenso mensile contenuto nelle allegazioni difensive istruttorie, ma anche dalla circostanza che nel verbale di accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia si desumeva che in atti giudiziari provenienti dal Circolo Culturale Ricreativo Sportivo Polisportiva Allevamento Campugliano (denuncia del 3.12.2001 e citazione dell’8.3.2002) veniva richiamata l’esistenza di un compenso mensile a favore del T..

Infatti, la Corte d’appello ha ben evidenziato che parte appellante non aveva provato che l’attività oggetto di pretesa contributiva fosse stata svolta dal predetto lavoratore a titolo gratuito, unitamente alla privata attività professionale di maestro di equitazione per il cui svolgimento utilizzava le strutture del Circolo, e che, anzi, nel proprio capitolato istruttorio la medesima aveva dedotto la circostanza dell’erogazione di un compenso mensile in favore di T.V., così come analogo riferimento all’esistenza di un compenso mensile era contenuto negli atti giudiziari di cui al suddetto verbale di accertamento. Quindi, correttamente la Corte di merito ha posto in risalto che, anche se le dichiarazioni di parte non potevano configurare una confessione stragiudiziale, esse potevano essere valutate unitamente alle altre risultanze probatorie.

Orbene, trattasi di motivazione di merito adeguata ed esente da rilievi di ordine logico e giuridico che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità; nè il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. Invece, come si è già chiarito, la motivazione della Corte territoriale è nel suo complesso congrua ed esente da rilievi di legittimità, per cui i suddetti motivi sono infondati.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno liquidate come da dispositivo. Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società S.P.A. Equitalia Centro che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti dell’Inps nella misura di Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della società S.P.A. Equitalia Centro.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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