Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12073 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L., rappresentata e difesa per procura in calce al

ricorso dagli Avvocati Di Battista Giovanni e Giovanni Readaelli,

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via

della Giuliana n. 38;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/66/07 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, depositata

il 27 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da T.L. per la cassazione della sentenza n. 151/66/07 della Commissione regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso una cartella di pagamento, avendo ritenuto il giudice di secondo grado l’inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia (OMISSIS), diverso da quello che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo, che era l’Ufficio di Brescia (OMISSIS);

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. cod. civ., deducendo la nullità della sentenza per omessa indicazione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti e dei loro difensori, è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, richiesto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per i motivi che deducono la violazione di norme di diritto, nonchè perchè comunque formulato – qualora tale motivo, come il ricorso sembra intendere, dovesse essere riferito anche ad un difetto di motivazione della decisione – in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

– ” il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 è pure inammissibile, tenuto conto che esso si conclude con il seguente quesito: Codesta Ecc.ma Suprema Corte stabilisca, se sia, ovvero non sia stato, instaurato un regolare contraddittorio avendo la ricorrente proposto ricorso per vizi propri della cartella notificando lo stesso all’Ente Concessionario della riscossione Equitalia spa di Brescia”;

– “in particolare, il mezzo appare inammissibile in quanto il quesito, per come formulato, non appare investire l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base della considerazione che esso era stato proposto nei confronti di una sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate diversa da quella che aveva fatto valere la pretesa fiscale mediante l’iscrizione a ruolo, laddove il quesito sembra investire il tema, in sè diverso, se, in relazione alla domanda avanzata dalla contribuente, il solo contraddittore necessario fosse o meno la società concessionaria del servizio di riscossione”;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa, le ragioni della pronuncia e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

– “il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che ripropongono le censure di merito avverso la cartella impugnata, devono considerarsi assorbiti”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

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