Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12073 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13867-2011 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOSUE’ BORSI, 4, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER COSTANZO REINERI

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 1042/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito l’Avvocato ELISABETTA ESPOSITO per delega avvocato REINERI PIER

COSTANZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11/3 – 8/6/2010, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali avverso la sentenza del Tribunale di Monza che l’aveva condannata a riliquidare a M.G. la pensione di vecchiaia, decorrente dall’1.7.2003, sulla base dell’importo di Euro 72.348,09, nonchè al pagamento delle differenze sui ratei già maturati, oltre interessi.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che la pensione era stata liquidata in base ai criteri di calcolo della Delib. 22 giugno 2002, cioè della media di tutti i redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto, senza tener conto, per le anzianità maturate sino al 1 luglio 2003, delle disposizioni più favorevoli dettate dal previgente regolamento di esecuzione, il cui art. 49 stabiliva che il calcolo avvenisse tenendosi conto dei migliori quindici redditi dichiarati negli ultimi venti anni di contribuzione. Tale criterio restava, inoltre, valido anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 che all’art. 1, comma 763, aveva apportato alcune modifiche peggiorative alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, non avendo la stessa valore retroattivo ed essendo destinata ad operare solo per il futuro.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali con quattro motivi.

Resiste con controricorso il M..

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e della L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 1 per l’inapplicabilità del principio del pro rata temporis in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale.

2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e della L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 1 per l’inapplicabilità del principio del pro rata temporis con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, nonchè l’inesistenza di un diritto alla intangibilità dei criteri di calcolo precedenti.

3. Col terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 763, per lo ius superveniens e della L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 1.

4. Col quarto motivo ci si lamenta dell’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto si contesta il silenzio del giudice di secondo grado in merito alla rilevanza o meno del momento in cui viene a maturazione il diritto alla pensione rispetto alla data di emanazione delle delibere che regolano la determinazione del trattamento pensionistico.

5. Osserva la Corte che con riguardo alla materia oggetto dei motivi del ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, va registrato, da ultimo, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, hanno fissato i seguenti principi:

“A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 Legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle Delib. in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e Delib., in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

6. Orbene, rilevato che nel caso di specie la pensione fu liquidata con decorrenza 1.7.2003, ne consegue che la soluzione adottata dalla Corte di merito risulta essere in linea coi principi affermati nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il ricorso va rigettato.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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