Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12073 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.E.H., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura alle liti

allegata al ricorso dall’avv. Alessandro Calabrese, che indica per

le comunicazioni relative al processo la p.e.c. (OMISSIS) e il fax

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2018 della Corte di appello de L’Aquila

emessa il 19 dicembre 2017 e depositata il 19 gennaio 2018 R.G. n.

2007/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.E.H., cittadino nigeriano, nato il 7 aprile 1996, ha proposto appello dinnanzi la Corte di Appello de L’Aquila avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città in data 20 ottobre 2016 con la quale era stato respinto il ricorso avverso la decisione, della competente Commissione territoriale, di diniego della richiesta di protezione internazionale o di concessione della protezione umanitaria.

2. La Corte distrettuale con sentenza n. 104/2018 ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto con ricorso anzichè con atto di citazione e notificato al Ministero dell’Interno oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c. decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.

3. Ricorre per cassazione il sig. A.E.H. deducendo: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), nella precedente formulazione prima dell’abrogazione intervenuta con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 13 aprile 2017 e violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 12 (preleggi); b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivazione apparente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), nella precedente formulazione prima dell’abrogazione intervenuta con il D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 13 aprile 2017; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 156 e 159 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità manifesta.

4. Con il primo motivo si contesta la interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, novellato art. 19, comma 9, recepita dalla Corte di appello de L’Aquila perchè contrastante con il tenore testuale della disposizione che usa il termine ricorso riferendosi alla proposizione dell’appello. Con il secondo motivo si afferma che l’interpretazione contestata è irragionevole perchè, a fronte di una inequivoca volontà del legislatore della novella di accelerare la durata dei procedimenti in materia di protezione internazionale, ritiene ancora necessario che l’appello sia proposto con atto di citazione nonostante la discrezionalità con la quale l’appellante può indicare la prima udienza di comparizione delle parti, discrezionalità che contrasta con la predetta scelta di privilegiare celerità e urgenza nella trattazione dei ricorsi. Infine con il terzo motivo il ricorrente ritiene la decisione in contrasto con l’art. 156 c.p.c. e con il principio di conservazione degli effetti dell’impugnazione ex art. 159, comma 3, e del giusto processo che impone di negare ingresso alla sanzione dell’inammissibilità del gravame laddove l’asserito error in procedendo dell’appellante sia dipeso da obiettiva, quanto scusabile, incertezza sul corretto strumento impugnatorio, dovuta alla vaghezza del legislatore. Ritiene altresì il ricorrente applicabile il principio di conversione degli atti nulli perchè il ricorso ha i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale richiesto e ha raggiunto il suo scopo non essendo stato nemmeno dedotto un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio e più in generale a quanto possa avere impedito o anche solo ridotto la libertà di difesa.

5. Propone controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

che:

6. I primi due motivi di ricorso devono essere accolti restando assorbito il terzo motivo di ricorso in osservanza del principio di diritto affermato recentemente dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza sollecitata dalla prima sezione civile secondo cui nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

7. Tale innovativa esegesi operata dalle Sezioni Unite, – come di recente chiarito anche da Cass. Civ. sez. VI-1 ordinanza n. 29506 del 16 novembre 2018 – in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

8. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello de L’Aquila anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello de L’Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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