Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12072 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3088-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO CERIO,

dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2774/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CARZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 19.12.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione proposta da M.A. – cittadino del Pakistan – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato, in quanto il ricorrente aveva reso un racconto – circa una vicenda di aggressione da parte di soggetti non identificati – vago, incoerente e contraddittorio; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, sulla base dell’esame del report del sito ministeriale; era da escludere la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità o esigenze umanitarie. A. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale escluso la protezione sussidiaria, senza esaminare la situazione del Pakistan mediante l’esame di fonti autorevoli, violando l’obbligo di cooperazione ufficiosa.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente e la documentazione prodotta in ordine alla protezione umanitaria, ciò in considerazione dell’omessa valutazione comparativa tra la sua condizione in Italia e quella che si verificherebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria sulla base dell’esame del report del Ministero degli Esteri al febbraio 2018. Peraltro, il ricorso è generico ed astratto, non essendo state allegate specifiche situazioni riconducibili alle fattispecie legali, mentre le fonti richiamate sono risalenti.

Il secondo motivo è inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, non essendo sufficiente a tal fine l’integrazione sociale, occorrendo piuttosto una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., n. 4455/18; SU, n. 29459/19).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico per procedere a tale valutazione comparativa, limitandosi ad un generico richiamo alla situazione generale del Pakistan.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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