Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12072 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28845-2014 proposto da:

SOCIETA’ ITALO TRASPORTI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GABRIELE RAPALI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.B., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VINCENZO DI LORENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 822/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/10/2014 R.G.N. 403/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato DI LORENZO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 16/10/2014, confermò la decisione del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo al lavoratore T.B. da Italo Trasporti s.r.l..

2. Rilevò la Corte d’appello, per quanto in questa sede interessa, che dal libro matricola risultavano maggiore anzianità di servizio e maggiori carichi familiari in capo al T. rispetto ad altro lavoratore. Osservò che incombeva sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare, quando il motivo sotteso al licenziamento consisteva nella riduzione di personale generico e fungibile. Rilevò che in sede di appello era inammissibile la richiesta di prova, in contrasto con le risultanze del libro matricola, sulla circostanza che altro lavoratore fosse in servizio da epoca più risalente nel tempo.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di un unico motivo. Resiste ii lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che “ben avrebbe dovuto la datrice fin dalla memoria di costituzione in primo grado addurre le ragioni per le quali la scelta era caduta sul T.” e che ciò “avrebbe comportato la disamina della situazione di servizio degli altri autisti e, quindi, anche del F.”, omette di considerare che in primo grado, all’udienza del 22 novembre 2012, era stato escusso il teste F.L., il quale aveva dichiarato di lavorare alle dipendenze della società da circa 12 anni, a conferma di quanto riportato nei libro matricola e a sostegno della legittimità del licenziamento del T.. Rileva, pertanto, che la circostanza che F. Luciano avesse più anzianità di servizio rispetto al T., fatto decisivo, non costituiva fatto nuovo, essendo emerso sin dal primo grado attraverso l’indicata testimonianza. Censura, altresì, la sentenza nel punto in cui aveva ritenuto che la richiesta di documentazione da parte dell’Inps, dalla quale sarebbe risultata la durata della prestazione lavorativa del F., avrebbe comportato la sostituzione del giudice alla parte nell’assolvimento dell’onere probatorio, oltre ad essere ininfluente ai fini della decisione.

2. Il motivo è inammissibile. Va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, consente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

3. Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie. Il “fatto” storico, consistente nelle dichiarazioni del teste F. riguardo alla continuità del rapporto con la Società Italo Trasporti s.r.l., contrastanti con le risultanze del libro matricola e del certificato dell’Inps (in forza delle quali risultava assunto presso la società sin dal 17/4/2000, successivamente transitato presso altro datore di lavoro fino al 31/12/2005 e riassunto il giorno successivo), risulta essere stato preso in considerazione dalla Corte d’appello. La stessa ha ritenuto tali affermazioni inidonee a superare la valenza probatoria di quanto riportato nel libro matricola, in assenza di elementi di riscontro che consentissero di ritenere provati rapporti non formalizzati, e, al contempo, inammissibile la richiesta di prova, in contrasto con le risultanze del libro matricola, sulla circostanza che altro lavoratore fosse in servizio da epoca più risalente nel tempo. Nè può assumere rilevanza, sotto il profilo del denunciato vizio motivazionale, la doglianza prospettata in relazione al ricorso officioso all’utilizzo dei mezzi istruttori, dei quali, peraltro, difetta l’allegazione in ordine alla richiesta di parte in ordine al loro esercizio.

4. In mancanza di corrispondenza della doglianza formulata al parametro legale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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