Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12072 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 543/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, giusta procura in calce al ricorso,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SEI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, giusta procura a

margine del controricorso, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3176/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 22/04/2014,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato DI RIENZO PASQUALE, difensore della parte

controricorrente, il quale si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio n. 3176/39/14, depositata il 15.5.2014 che in accoglimento del ricorso della Sei spa ed in riforma della sentenza della CTP di Latina ha annullato l’intimazione di pagamento notificata dalla Equitalia Sud spa alla società contribuente relativa ad IRPEF per l’anno 2003.

Secondo la CTR la notifica della cartella, costituente atto presupposto dall’intimazione di pagamento, era affetta da nullità perchè effettuata presso la sede della società incorporata dopo la sua cessazione, nelle mani di soggetto non riferibile alla società anzidetta, qualificatosi come consulente ed in assenza della relata di notifica e della prova della notifica della cartella, risultando prodotti unicamente l’estratto del ruolo e la relata di notifica, mancando qualunque possibilità di collegare l’avviso di ricevimento alla cartella di pagamento, proprio perchè la riproduzione del numero della cartella risultante nella parte alta dell’avviso di ricezione derivava dall’accostamento materiale(nella fotocopia) dei dati di lavorazione provenienti dal concessionario con la cartolina già descritta.

La Sei spa ha depositato controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2504 bis c.c..

La CTR non aveva considerato che in base alla normativa introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, il fenomeno della fusione non determina l’estinzione della società incorporata. Erroneamente era stata pertanto ritenuta la notifica effettuata presso la sede della società incorporata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La notifica effettuata in via diretta dal concessionario non richiedeva la compilazione di una relata di notifica. Nè la notifica effettuata a soggetto rinvenuto presso la sede della società poteva ritenersi invalida, valendo la presunzione che tale soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla società. Si prospetta, ancora, l’erroneità della decisione impugnata, risultando dalla raccomandata inviata con la cartella il numero della stessa impresso nell’avviso di ricevimento in alto a destra. Rileva, ancora, che la cartella non poteva essere prodotta dal concessionario, in quanto la stessa veniva emessa in unico originale notificato ai contribuenti essendo l’agente tenuto alla conservazione della matrice con la relazione dell’avvenuta notifica o la ricevuta di ritorno della raccomandata.

La società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso rilevandone l’infondatezza.

Il ricorso sembra inammissibile. Ed invero, la CTR, fra le diverse ragioni che l’hanno indotta a ritenere la nullità dell’intimazione di pagamento per la mancata regolare notifica della cartella ad essa propedeutica, ha richiamato anche l’impossibilità di ricondurre l’avviso di ricezione prodotto in atti alla cartella di pagamento, in relazione ad un accertamento di fatto correlato alla non riferibilità del numero della cartella risultante dalla fotocopia della relata.

Orbene, rispetto a tale statuizione la parte ricorrente si è limitata a prospettare il vizio di violazione di legge – richiamando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e ad allegare la non veridicità di quanto affermato dal giudice di appello, a suo dire rilevandosi dalla raccomandata inviata con la cartella numero di cartella stesso impresso nell’avviso di ricevimento in alto a destra nella parte immediatamente sottostante al codice a barre e non certamente opera di qualsivoglia lavorazione dell’Agente della riscossione” – cfr.

pag. 15 ricorso per cassazione. Orbene, appare evidente che la censura esposta contro tale autonoma ratio decidendi prospetta non un vizio di violazione di legge ma una scorretta attività di valutazione degli elementi probatori da parte della CTR che avrebbe dunque meritato la formulazione di un vizio involgente la violazione di disposizioni processuali ovvero la non corretta ponderazione degli elementi probatori.

Ne consegue che la mancata impugnazione di tale autonoma ratio decidendi incide sulla proponibilità delle altre censure, ormai risultando intangibile la decisione in punto di mancata prova della riferibilità della notifica prodotta alla cartella di pagamento propedeutica all’intimazione di pagamento.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica o pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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