Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12071 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2941-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO CERTO, dal

quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2537/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 7.12.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione proposta da M.S. – cittadino del Bangladesh – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato in quanto il racconto del ricorrente era apparso estremamente vago ed inattendibile in ordine al timore dovuto a minacce che avrebbe subito a seguito di un incidente stradale; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, sulla base dell’esame di vari report; era da escludere la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità o esigenze umanitarie.

Il M. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale escluso la protezione sussidiaria per la contraddittorietà del racconto del ricorrente, senza esaminare la situazione del Paese di provenienza mediante fonti autorevoli.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716/15 della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria attesa la situazione interna del Bangladesh.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria sulla base dell’esame dell’ultimo report di Amnesty International. Inoltre, il ricorrente non ha allegato specifiche, concrete situazioni riconducibili alla fattispecie della protezione sussidiaria, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni circa la situazione socio-politica del Bangladesh.

Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato situazioni specifiche e personali di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario, avendo genericamente invocato la situazione del Bangladesh.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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