Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12071 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/16/07 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 26 giugno 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

5 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto ti ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 60/16/07 del 26.6.2007 della Commissione regionale dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.G., agente di commercio, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso irap per gli anni dal 1998 al 2000, ritenendo insussistente nei confronti del contribuente il requisito dell’autonoma organizzazione;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “l’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1742 e ss., 2195 e 2222 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 55 censurando la sentenza impugnata per avere qualificato l’attività di agente di commercio esercitata dal contribuente come di lavoro autonomo in luogo che di impresa, accogliendo la domanda di rimborso in ragione dell’inesistenza, nel caso di specie, del requisito dell’autonoma organizzazione, requisito che invece, ad avviso dell’Agenzia, va accertato, ai fini dell’assoggettabilità all’irap, solo con riferimento ai liberi professionistici”;

– “il motivo appare infondato, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12108 del 2009, secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra evidenziato;

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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