Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12071 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 24/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dagli avv. Giovanni Iacopetti e Alfredo Codacci Pisanelli, elett.

dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in via C. Monteverdi n.

20, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del cur.fall.

p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Firenze 21.5.2013 n. 797/13, in

R.G. n. 2331/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 24 marzo 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione con

rinvio.

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società (OMISSIS) s.r.l. unipersonale impugna la sentenza App. Firenze 21.5.2013, n. 797, in R.G. n. 2331/2012, con cui è stato respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società, resa da Trib. Lucca con provvedimento 9.7.2012, n. 94-12.

2. Ritenne la corte d’appello che non sussistevano le condizioni per la revoca del fallimento, sulla premessa che: a) la società, dopo aver depositato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo il 29.4.2010, attinta da richiesta di fallimento del P.M. di Lucca, veniva appunto dichiarata fallita, con sentenza 84-10 (del 22.6.2010) con inammissibilità della proposta di concordato (infattibile); b) in esito a reclamo accolto L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società e dal socio amministratore, la corte fiorentina con sentenza 425/11 revocava il fallimento, così dichiarando aperta la procedura di concordato; c) il Tribunale di Lucca ne prendeva atto, con sentenza 9.7.2012 dichiarava la chiusura del fallimento e dichiarava aperto il concordato; d) con successiva sentenza 94-12 (del 11.10.2012) il medesimo tribunale dava atto che il ricorso per concordato preventivo era stato rinunciato, così pronunciando non luogo a provvedere sul ricorso e dichiarava il fallimento sulla originaria istanza del P.M.; e) al conseguente reclamo, la corte rispondeva negando fondamento in primo luogo al preteso vizio dell’istruttoria L. Fall., ex art. 15, poichè esso non era stato oggetto di doglianza nel primo reclamo accolto con la sentenza 425-11 e comunque il debitore era già stato sentito nel primo procedimento, disposto con convocazione all’udienza 21.5.10; f) era anche infondato il secondo motivo, vertente sulla pretesa violazione della L. Fall., art. 10, poichè la società – almeno fino alla predetta rinuncia – aveva conseguito gli effetti di cui alla L. Fall., art. 167, conservando il debitore l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa.

3. Il ricorso è su tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 161, comma 2 ovvero dell’art. 156 c.p.c., comma 2, avendo erroneamente la corte concluso la propria sentenza con un dispositivo che si riferisce ad un’altra causa, il reclamo di R.C. avverso la sentenza 5710 del Tribunale di Arezzo, dunque non ricorrendo i presupposti del passaggio in giudicato.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., art. 15, nonchè il vizio di motivazione, poichè la dichiarazione di fallimento per cui è causa non è stata preceduta da alcuna nuova convocazione del debitore, tale non potendosi considerare quella originaria – di oltre due anni – che aveva condotto ad un primo fallimento revocato, con decisione divenuta definitiva, seguito da concordato poi dichiarato improcedibile per rinuncia.

3. Con il terzo motivo si deduce che la corte non ha considerato, nell’interpretazione della L. Fall., art. 10 ed altresì con errore di motivazione, che la società dalla prima sentenza di tribunale del giugno 2010 alla seconda del luglio 2012 era rimasta in stato di fallimento, annotato al registro delle imprese, con un effetto identico alla cancellazione, poichè dal fallimento del 2010 al ritorno in bonis era ormai trascorso oltre un anno.

4. Osserva invero il Collegio che il ricorso è improcedibile, poichè la copia del provvedimento impugnato è stata depositata non con il deposito di altri documenti a corredo (pervenuti il 10.7.2013), bensì successivamente (il 17.7.2013), dunque oltre i 20 giorni dall’ultima notifica alle parti e di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, essendo state le parti attinte dalla notifica il 20.6.2013 e tale dovendo considerarsi il dies a quo per il relativo computo (Cass. 14742/2007). Il predetto esito va pertanto affermato alla stregua del principio, che qui si ribadisce, per cui “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1” (Cass. 25070/2010).

5. In tali casi, invero, “la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se (il ricorrente) abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso”. (Cass. 6706/2013, Cass. s.u. 9005/2009).

6. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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