Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12071 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 540/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEI SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2985/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 22/04/2014, depositata il

12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato PASQUALE DI RIENZO, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio n. 2985/39/14, depositata il 12.5.2014, che in accoglimento del ricorso della Sei spa ed in riforma della sentenza della CTP di Latina, ha annullato l’intimazione di pagamento notificata dalla Equitalia Sud spa alla società contribuente relativa ad IRPEF per l’anno 2006.

Secondo la CTR la notifica della cartella, costituente atto presupposto dall’intimazione di pagamento, era affetta da nullità perchè l’avviso di ricevimento della raccomandata risultava consegnato a tale D.M.L., qualificatasi come madre della contribuente. Qualifica che non si spiegava in relazione alla natura di persona giuridica del destinatario dell’atto, non trovando applicazione l’art. 139 c.c., non risultando che tale soggetto fosse, legale rappresentante, incaricato della ricezione degli atti o portiere dello stabile. Il vizio della notifica emergeva in modo ancora più chiaro raffrontando la notifica della cartella con quella dell’intimazione, effettuata a mani di P.F., qualificatasi come addetta alla sede ed al ritiro atti.

La Sei spa ha depositato controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La notifica effettuata in via diretta dal concessionario non richiedeva la compilazione di una relata di notifica. Nè la notifica effettuata a soggetto rinvenuto presso la sede della società poteva ritenersi invalida, valendo la presunzione che tale soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla società.

La società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso rilevandone l’infondatezza.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Ha errato la CTR nel fare derivare l’invalidità della notifica dalla ricezione di persona dichiaratasi come madre della contribuente, ritenendo che tale dizione non fosse congruente rispetto alla natura della persona giuridica destinataria dell’atto, non risultando che la suddetta fosse legale rappresentante, addetta alla ricezione atto o portiere dello stabile del luogo di notifica.

Questa Corte ha infatti più volte riconosciuto sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica (cfr. Cass. n. 21942/2010; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13935; Cass., 14 giugno 2005, n. 12754; idem., Cass. n. 14865/2012 ove, richiamando Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007, si è parimenti specificato che ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno).

A tale principio non si è conformata la sentenza impugnata.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi esposti dalla parte controricorrente in memoria, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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