Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12070 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18595-2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA PIA,
60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto N. R.G 723/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositato il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
che S.A., cittadino albanese, ricorre avverso decreto della Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4 maggio 2018, che ha rigettato la sua domanda di autorizzazione a permanere in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, avendo in Italia una figlia minore ( S.S., nata nel 2015).
Diritto
CONSIDERATO
che l’unico motivo di ricorso si risolve in una generica e sterile doglianza di mancata valorizzazione del legame affettivo tra i componenti del nucleo familiare e dell’estinzione del reato cui si riferiva un precedente penale che lo riguardava per decorso del termine di legge;
che la sentenza impugnata ha invece diffusamente argomentato circa l’insussistenza di “gravi motivi” rilevanti a norma dell’art. 31 cit., connessi con lo sviluppo psico fisico della figlia minore, essendo il ricorrente stato giudicato inadeguato a svolgere le funzioni genitoriali, come desumibile da numerosi elementi di fatto (era stato interdetto da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, aveva ricevuto denunce riguardanti la sfera familiare per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale in danno della ex moglie, ecc.) di cui i giudici di merito hanno dato conto con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede;
che il ricorso, manifestamente infondato, è rigettato;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva;
che non è dovuto il raddoppio del contributo, trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020