Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12070 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19749/2012 proposto da:

Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., nuova denominazione di

RasBank S.p.a., che ha incorporato Banca BNL Investimenti S.p.a.,

già BNL Investimenti S.I.M. p.a., già Società Interbancaria

Investimenti S.I.M. S.p.a. (o BNLI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giannone Pietro n.27, presso l’avvocato Burigana Andrea, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Grassia Francesco

Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.D.G., Z.R.C., elettivamente domiciliate in

Roma, Via Caio Mario n. 27, presso l’avvocato Srubek Tomassy Chiara,

rappresentate e difese dall’avvocato Contini Davide, giusta procura

in calce al controricorso,

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3032/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F.M. GRASSIA che si riporta;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato C. Srubek Tomassy, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti di Z.D. e Z.R., articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, 9 novembre 2011, n. 3032, a sua volta emessa in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Milano, 26 aprile 2006.

La pronuncia di primo grado – constatata la sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra l’illegittimo comportamento tenuto da T.S. nei confronti delle sorelle Z. e l’attività di promotore finanziario che a quell’epoca lo stesso svolgeva presso la Banca Nazionale del Lavoro Investimenti (successivamente incorporata in Rasbank s.p.a., che in prosieguo ulteriore ha mutato la propria denominazione nell’attuale) – ha accertato la responsabilità di quest’ultima ex art. 2049 c.c., nel contempo peraltro ravvisando un rilevante concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nel contegno in concreto tenuto dalle sorelle Z.. Per l’effetto, ha limitato l’entità del risarcimento del danno dovuto dalla Banca alle dette sorelle alla misura del 50% delle somme a suo tempo consegnate dalle sorelle al promotore (e da questi trattenute presso di sè per il mezzo di società interamente posseduta).

Andando in diverso avviso dalla decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha invece escluso la sussistenza di un qualunque concorso di colpa nel comportamento delle sorelle Z., così condannando la Banca all’intero rimborso delle somme versate nelle mani del detto T..

Nei confronti del ricorso presentato da Alianz resistono D. e Z.R., che hanno depositato apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi proposti con il ricorso di Allianz denunciano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo risulta così intestato: “(1) Art. 360 c.p.c., comma 1, n.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. – (2) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Error facti e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, consistente nell’avere considerato come un’unica operazione ben sei distinte dazioni avvenute nel tempo e nell’omessa considerazione delle “comunicazioni informative” sottoscritte dalle sigg.re Z.; il tutto in relazione all’omessa affermazione del concorso di colpa delle sigg.re Z. nella causazione dell’illecito”.

Il secondo motivo viene poi a censurare una “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1224 e 1277 c.c. – inammissibilità del cumulo d’interessi legali e rivalutazione monetaria”.

2.- Il primo motivo fa perno sull’acquisita circostanza che le sorelle Z., per versare le somme destinate a un investimento (ma poi, nella realtà, trattenute dal promotore T.), hanno spiccato degli assegni bancari non trasferibili ponendo a beneficiario non già la Banca (ovvero al soggetto per conto del quale il promotore svolgeva la propria attività), bensì un’altra società (interamente posseduta, secondo quanto è successivamente venuto a emergere, dallo stesso T.).

In relazione alla detta circostanza il motivo intende valorizzare e sviluppare in particolar modo due distinti profili.

Il primo muove dalla constatazione che gli assegni in questione sono stati tratti – per il complessivo numero di cinque – in un arco temporale corrente dal dicembre 2003 al marzo 2004. Questa circostanza implica, secondo la prospettazione del ricorrente, che non si è trattato di un'”unica operazione”, ma di “plurime operazioni”: sì da integrare, allora, uno degli indici segnaletici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per verificare l’eventuale ricorrenza, in fattispecie di questo genere, di un concorso di colpa dell’investitore nel comportamento illegittimo del promotore.

L’altro punto si sostanzia in ciò che la Banca ha avuto cura di consegnare alle sorelle Z. – e far loro sottoscrivere tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003 – delle “note informative” in cui veniva indicato che il “promotore avrebbe potuto esclusivamente ricevere dai clienti… assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato all’offerta fuori sede per conto del quale opera” e solo se “muniti di clausola non trasferibile”.

3.- Il motivo di ricorso si manifesta inammissibile ed è, comunque, infondato.

Va rilevato prima di ogni altra cosa che lo stesso non viene a individuare passi motivazionali della sentenza dove si sarebbe compiuta una violazione delle norme di legge che pure il motivo ha indicato nella propria intestazione.

Si tratta, in realtà, di una diversa ricostruzione – e valorizzazione – del quadro indiziario proposto dalla fattispecie concreta. Che non viene a individuare, però, fatti decisivi e pure trascurati dalla sentenza della Corte territoriale.

In questa prospettiva va in via ulteriore notato che la pronuncia della Corte territoriale ha fatto rifermento a una valutazione complessiva dell’insieme degli elementi proposti dalla fattispecie concreta, apportando una motivazione che si manifesta ragionevole e senz’altro plausibile.

Nel contesto della svolta motivazione, tra l’altro, la Corte ha correttamente valorizzato in modo peculiare il “rapporto di stretta fiducia”, che normalmente si instaura tra investitore e promotore: sì che risulta allora “corretto presumere che la condotta del cliente, lungi da consentire… a una violazione perpetrata dal promotore, si limita ad assecondare quanto il promotore stesso rappresenti come doveroso nel caso di specie”. E pure ha puntualmente sottolineato in via consecutiva che, “essendo le norme sulle modalità di corresponsione degli importi al promotore al fine di investimento poste a tutela del cliente”, di per sè “una loro violazione non può ridondare a danno del cliente stesso”. Il tutto per concludere che “non vi sono elementi sufficienti a desumere una fattiva acquiescenza delle signore Z.”.

Sono questi aspetti di rilievo assai forte, di cui la ricostruzione e valorizzazione approntata dal ricorrente ha compiutamente omesso l’esame, per ciò stesso risultando monca e insufficiente.

E’ ancora da aggiungere che, al riguardo, non si apprezza la rilevanza della differenza tra “operazione unitaria” e “plurime operazioni”, su cui tanto insiste, invece, il ricorrente. La differenza condotta da ricorrente realizza, in realtà, il travisamento della sostanza di uno degli indici segnaletici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per verificare l’eventuale ricorrenza, in fattispecie di questo genere, di un concorso di colpa dell’investitore nel comportamento illegittimo del promotore. In situazioni del genere, non vengono a rilevare delle ricostruzioni di taglio teorico, ma solo i dati fattuali, per l’appunto assunti nella loro mera materialità: nella specie, quindi, a rilevare è la vicinanza temporale delle date in cui gli assegni sono stati tratti. Come pure sulla linea del mero fatto dev’essere misurata, in quanto tale – ancor prima, cioè, di essere legata agli altri elementi presenti in fattispecie -, la valenza conoscitiva delle note di informazione del cliente: con l’inevitabile progressiva “dimenticanza” che via via comporta il passare del tempo (nella specie, pressochè un anno).

4.- Il secondo motivo di ricorso si sostanzia nel rilevare che la condanna di Allianz al “cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria” comporta “un ingiustificato arricchimento delle resistenti sorelle Z..

Questo perchè “quando si tratti di obbligazione ab origine di natura pecuniaria, qualsiasi credito/debito conseguente alla stessa, anche nelle ipotesi di risarcimento del danno, ha solo e soltanto valenza di credito/debito di valuta, con conseguente esclusione del diritto alla sua rivalutazione. In tale ipotesi deve essere rigorosamente applicato il c.d. principio nominalistico.

Il motivo è infondato.

La sentenza di Cass. 27 giugno 2016, n. 13225 ha ancora di recente puntualizzato, in effetti, che “l’obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicchè deve essere quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data delle liquidazione” (nel corpo motivazionale di questa sentenza si trovano indicati anche taluni altri precedenti conformi di questa Corte).

5.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2004, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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