Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1207 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22390/2015 proposto da:

S.S., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA PETRELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO

ARAGONA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.C., che aveva sottoscritto nel dicembre del 2003 una proposta di acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS) di proprietà di S.S., a seguito dell’intermediazione della DCR S.r.l., proposta che prevedeva che la stipula del preliminare sarebbe avvenuta il 15 gennaio 2004, dovendosi procedere alla stipula del definitivo entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno, deduceva di essersi accorta della gravissima situazione debitoria in capo alla venditrice, sia per effetto del protesto di numerosi titoli di credito sia per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Attesa l’insicurezza dell’acquisto, legata alle possibili iniziative dei creditori della S., conveniva in giudizio sia quest’ultima che la società intermediatrice per sentire dichiarare la legittimità del recesso dal contratto, con la condanna della convenuta al versamento del doppio della caparra e con la condanna della società al risarcimento del danno.

Si costituiva la S. che chiedeva il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza.

Nel corso del giudizio l’attrice e la società di intermediazione rinunciarono alle reciproche pretese e la DCR rinunciò anche alla domanda riconvenzionale che aveva spiegato nei confronti della S..

Quindi il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1689 del 16 maggio 2006 dichiarò la cessazione della materia del contendere nei confronti della società ed, accertata la legittimità del recesso da parte dell’attrice, condannò la S. al pagamento della somma di Euro 6.000,00, pari al doppio della caparra ricevuta.

A seguito di appello della convenuta, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1068 dell’11 ottobre 2010 riformò la decisione di primo grado, rigettando la domanda attorea.

In particolare ritenne che non risultava che i timori della M. circa il possibile fallimento della S. fossero o meno fondati, sicchè il recesso non trovava giustificazione nell’altrui inadempimento.

Avverso tale sentenza ha proposto domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1, la M. deducendo che dopo la pubblicazione della sentenza d’appello aveva appurato che l’immobile oggetto della trattativa era stato alienato a terzi dalla controparte già in data 18/6/2004, e quindi ancor prima dell’introduzione del giudizio.

Ciò rappresentava un gravissimo inadempimento della promittente venditrice che imponeva la risoluzione del rapporto obbligatorio per colpa della S., la quale aveva maliziosamente ed artificiosamente occultato la vendita. Anzi, nel corso del processo aveva tacciato di temerarietà la domanda attorea, adducendo che in realtà il contratto avrebbe potuto ancora avere esecuzione, ove l’attrice non si fosse sottratta all’adempimento.

Tale condotta era idonea a configurare il dolo revocatorio di cui dell’art. 395 c.p.c., n. 1.

Nella resistenza della convenuta, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 256 del 19/2/2015 ha accolto la revocazione ed in sede rescissoria ha rigettato l’appello proposto dalla S., confermando la condanna della medesima al pagamento della somma di Euro 6.000,00, con la condanna alle spese del giudizio di appello e di revocazione. I giudici di merito, dopo avere richiamato i precedenti di legittimità in tema di dolo revocatorio, ricordavano come anche il silenzio ed il mendacio su fatti decisivi possano integrare tale ipotesi di revocazione se costituiscono gli elementi essenziali di un’attività diretta a trarre in inganno la controparte e siano idonei a sviarne o pregiudicarne la difesa ed ad impedire al giudice l’accertamento della verità. Nella fattispecie, la M. in sede stragiudiziale aveva manifestato dei dubbi circa la certezza dell’affare, in ragione delle condizioni economiche della controparte, senza però ancora recedere dal contratto, recesso che era intervenuto solo con la notifica dell’atto di citazione, adducendo proprio l’inadempimento della venditrice.

A fronte della resistenza della convenuta, il giudice era tenuto ad una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, e ciò proprio al fine di valutare la legittimità del recesso.

Secondo la sentenza impugnata, la condotta dell’attrice doveva ritenersi rispondente ai principi della buona fede, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della S. che era stata oggetto di numerosi protesti ed era potenzialmente suscettibile di una dichiarazione di fallimento.

La prima decisione della Corte d’Appello aveva però rigettato la domanda attorea, reputando che, a fronte del pericolo prospettato, l’attrice avrebbe potuto avvalersi dell’istituto della sospensione dell’adempimento, senza che però fosse lecito avvalersi del recesso, mancando qualsiasi altra ipotesi di inadempimento da parte della venditrice.

Tuttavia, tale valutazione sarebbe stata ben diversa ove la Corte d’Appello avesse saputo dell’avvenuta vendita del bene in epoca addirittura anteriore all’introduzione della causa.

L’avere taciuto tale evento costituisce una violazione delle più elementari regole di correttezza, ed il silenzio serbato sia nel corso del giudizio di primo grado (laddove in comparsa si sosteneva che era la controparte a rifiutarsi in maniera ingiustificata di addivenire alla stipula della vendita) sia nel giudizio di appello (laddove si insisteva per la riforma della sentenza di primo grado, assumendosi l’insussistenza di qualsivoglia pericolo di rivendica da parte di terzi), integra quindi il dolo revocatorio, avendo la S. adottato una strategia processuale incentrata sull’asserito inadempimento della controparte, consistito nell’immotivato rifiuto di addivenire alla stipula del definitivo.

Tale strategia, non casuale, mirava a mantenere la controparte nel convincimento della persistente titolarità del bene in capo alla venditrice, ed inducendo in tal modo il Collegio a giudicare sulla scorta di un erroneo presupposto di fatto.

Il silenzio è stato quindi accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria ed ad indurre il giudice a decidere sulla base dell’ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione.

Una volta quindi revocata la sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha ritenuto effettivamente esistente il grave inadempimento della convenuta, dovendosi pertanto confermare la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.S. sulla base di due motivi.

M.C. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1, art. 112 c.p.c., artt. 1461,1481 e 1385 c.c., laddove, a fronte di una chiara individuazione della domanda attorea, che aveva addotto a fondamento del recesso il pericolo di insolvenza della venditrice ed il rischio di aggressione del bene da parte dei creditori, la Corte d’Appello ha dato rilevanza al silenzio serbato su una circostanza, quale appunto l’avvenuta vendita del bene, che non era stata in alcun modo invocata dall’attrice.

Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto la Corte d’Appello non ha attribuito alcuna rilevanza ad una missiva inviata dalla ricorrente ancor prima dell’introduzione della lite, nella quale manifestava il proprio intento di alienare il bene, ove la M. non avesse inteso addivenire alla stipula del preliminare.

Inoltre, poichè la vendita aveva ad oggetto un bene immobile ed era stata trascritta, l’attrice avrebbe potuto avvedersi della detta circostanza effettuando un’ordinaria visura ipocatastale.

Ciò escludeva il dolo della ricorrente ed evidenziava come la mancata conoscenza fosse frutto di un’omissione colpevole della M..

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata ha, infatti, dato puntuale applicazione ai principi affermati da questa Corte a far data da Cass. S.U. n. 9213/1990, a mente della quale ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 1, non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un’attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento, ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un’efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l’accertamento della verità (conf. Cass. n. 6322/1993; Cass. n. 7576/1994; Cass. n. 1155/2002; Cass. n. 25761/2013).

La sentenza gravata ha ritenuto che il silenzio serbato circa l’avvenuta vendita del bene oggetto di causa, ancor prima della notifica dell’atto di citazione si inserisse in una strategia processuale che esorbitava la mera slealtà processuale, ma che si connotava come idonea a dare vita ad artifizi o raggiri tali da sviare l’altrui condotta processuale, impedendo l’esercizio di un’efficiente attività difensiva e pregiudicando l’accertamento della verità, atteso che il silenzio stesso era stato serbato su fatti assolutamente decisivi ai fini della risoluzione della controversia.

In tale direzione è stato altresì valorizzato il fatto che il silenzio fosse stato mantenuto non solo nel primo grado di giudizio, ma che, anche una volta intervenuta una sentenza a sè sfavorevole, la S. avesse interposto appello omettendo di riferire dell’avvenuta vendita del bene, ma continuando a prospettare l’imputabilità della mancata conclusione del contratto esclusivamente alle scelte della controparte (e ciò sebbene l’avvenuta alienazione dell’immobile ormai precludesse, e sin dall’inizio del giudizio, ogni possibilità di attuazione del programma negoziale originario).

La decisione gravata, oltre ad evidenziare come la condotta della ricorrente avesse evidentemente fuorviato la strategia processuale della controparte, ha altresì rimarcato come abbia inciso anche sull’accertamento dei fatti di causa demandato al giudice di merito, posto che, pur essendo questi chiamato ad effettuare una valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitati (e ciò in vista del riscontro della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso del quale intendeva avvalersi l’attrice), occultando l’esistenza di un ben più grave e risolutivo inadempimento della venditrice che, pur essendosi obbligata con la M., aveva alienato il bene a terzi, aveva vanificato quindi ogni possibilità di addivenire al trasferimento della proprietà in favore della controparte (e ciò sebbene nelle difese svolte in corso di causa si imputasse proprio alla compratrice la causa della mancata vendita).

Il primo motivo di ricorso non risulta confrontarsi con tale logica ed argomentata motivazione, in quanto trascura il dato decisivo nel ragionamento del giudice di merito secondo cui il silenzio serbato sull’avvenuta vendita, aveva impedito al giudice ed alla controparte di poter tenere conto di tale evento, impedendo a quest’ultima di svolgere un’efficiente attività difensiva, ed al primo di poter formulare una valutazione compiuta sui fatti di causa, e quindi sulla gravità degli inadempimenti reciprocamente addebitati.

Con un’evidente inversione logica, la difesa della ricorrente ritiene necessario dover fermare la valutazione circa la ricorrenza del dolo revocatorio al solo tenore della domanda introduttiva della M. (limitato a prospettare il solo pericolo di aggressione del bene da parte dei creditori della S.), laddove il ragionamento dei giudici di merito si fonda proprio sull’assunto che è stato il dolo della ricorrente, sub specie di silenzio come sopra connotato, ad avere impedito all’originaria parte attrice di poter modulare adeguatamente la propria difesa, e quindi di poter addurre l’esistenza di un ben più grave inadempimento della convenuta.

Ciò che si imputa con il motivo de quo è il non avere la controricorrente dedotto come causa di giustificazione del recesso l’avvenuta vendita del bene, e cioè proprio la mancata adozione di quella diversa linea difensiva che lo stesso dolo revocatorio addebitato alla ricorrente ha impedito di poter esplicare.

Del pari prive di fondamento appaiono le deduzioni di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto, anche a voler soprassedere circa la non puntuale formulazione del motivo, quanto alla ricorrenza del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa considerazione circa il tenore della missiva che la ricorrente aveva inviato alla controparte in data 19 gennaio 2004, prima dell’inizio della causa, e nella quale si prospettava la possibilità che l’appartamento potesse essere venduto a terzi, non appare idonea ad inficiare la correttezza della decisione gravata, dovendosi reputare che il fatto in questione sia privo del carattere della decisività.

La missiva de qua, infatti, si limita a prospettare la mera eventualità di una vendita a terzi, vendita che alla data della missiva non era quindi intervenuta, confermando quindi l’incensurabilità della valutazione di cui alla sentenza impugnata che ha ritenuto che l’intervenuta alienazione del bene nelle more tra l’invio della missiva in questione e l’inizio del giudizio, costituisse un fatto decisivo, di guisa che il silenzio serbato dalla S., valutato unitamente alla sua complessiva strategia processuale, si configura come idonea a dar vita ad un’ipotesi di dolo revocatorio.

Nè può reputarsi che tale affermazione possa essere inficiata dalla possibilità per la controparte di potersi avvedere dell’avvenuta vendita mediante un’ispezione dei registri immobiliari prima dell’inizio del giudizio, essendo imputata alla ricorrente la complessiva condotta processuale, anche successiva all’introduzione della lite che aveva dolosamente tratto in inganno la controparte, mediante una strategia difensiva che lasciava invece intendere come ancora il bene fosse nella disponibilità della S., che anche in appello insisteva nell’individuare nella M. la responsabile della mancata stipula della vendita, al fine quindi di “mantenere l’avversario nel convincimento sulla persistente titolarità del bene in capo alla cedente S…..”.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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