Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1207 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1207 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 24450-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
PIZZARELLI GIUSEPPE BARTOLOMEO, in qualità di trustee del
trust immobiliare Romana Sei in Liquidazione;

intimato

avverso la sentenza n. 96/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 21.5.2010, depositata il 07/07/2010;

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Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

avente causa dalla società Trilor srl, per la cassazione della sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di
primo grado, ha annullato il diniego opposto dall’ufficio all’istanza di condono
ex art. 9 bis 1. 289/02 avanzata dalla dante causa del contribuente con
riferimento all’omesso o ritardato versamento di imposte dovute per l’anno
2001.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione
affermando la validità del condono art. 9 bis 1. 289/02 a suo tempo presentato
dalla Trilor srl, pur avendo questa omesso il pagamento integrale e tempestivo
di tutte le relative rate.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si articola su due motivi, con i quali si
denuncia, con il primo, la violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato (articolo 112 cpc) e, con il secondo, la violazione
dell’articolo 9 bis 1. 289/02.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
All’esito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al Pubblico Ministero
e notificata alla ricorrente – la causa è stata discussa nella camera di consiglio
del 4.12.13, per la quale non sono state depositate memorie difensive ed alla
quale la difesa erariale non è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo appare fondato e assorbe il secondo.
In effetti la Trilor srl, nel proprio ricorso introduttivo (debitamente trascritto,
nel rispetto del principio di autosufficienza, alle pagine 4/7 del ricorso per
cassazione) aveva contestato il provvedimento di diniego di condono oppostole
dall’Ufficio, denunciando, per un verso l’omessa notifica di tale provvedimento
ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. 600/73 e, per altro verso, l’illegittimità del relativo
Ric. 2011 n. 24450 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il trust Immobiliare Romana Sei srl,

s

contenuto, per aver l’Ufficio ritenuto che l’omesso o intempestivo versamento di
tutte le rate del condono ne determinasse l’inefficacia. La Commissione
Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso della contribuente affermando
l’inefficacia di un condono non seguito dal tempestivo ed integrale pagamento
di tutte le relative rate e non si è pronunciata sulla doglianza relativa alla

trascritta alle pagine 15/16 del ricorso per cassazione). La contribuente ha
appellato la sentenza di primo grado lamentando, appunto, l’omessa pronuncia
sul vizio di notifica del provvedimento di diniego del condono (vedi l’atto di
appello della contribuente, trascritto alle pagine 17/19 del ricorso per
cassazione). La questione devoluta al giudice di secondo grado aveva dunque
ad oggetto la ritualità della notifica del provvedimento di diniego di condono e
gli effetti dell’eventuale vizio di tale notifica sull’efficacia del provvedimento
stesso. La Commissione Tributaria Regionale non ha affrontato tale questione,
ma ha annullato l’impugnato provvedimento di diniego di condono riformando
la statuizione del primo giudice (non appellata dalla contribuente e sulla quale
si era pertanto formato il giudicato interno) che aveva ritenuto tale diniego
legittimo, in quanto conforme al principio di diritto per cui l’istanza di condono
ex art. 9 bis 1. 289/02 non produce effetti se non è seguita dall’integrale e
tempestivo pagamento di tutte le relative rate.
La sentenza gravata è dunque incorsa nel vizio di ultrapetizione censurato col
primo mezzo di ricorso, perché ha deciso su una questione (quella della
validità del condono ex art. 9 bis 1. 289/02 non seguito dall’integrale e
tempestivo pagamento di tutte le relative rate) non dedotta nell’appello della
contribuente.
Si deve pertanto accogliere il primo mezzo di ricorso e cassare la sentenza
gravata.
Ciò posto, il Collegio osserva che con l’unico motivo di appello il contribuente
aveva chiesto al giudice di secondo grado di dichiarare l’inesistenza o
l’inefficacia dell’atto di diniego di definizione dei ritardati e/o omessi
versamenti per omessa notifica ai sensi dell’articolo 60 del DPR 600/73,
essendosi l’Ufficio limitato a trasmettere l’atto di diniego mediante semplice
raccomandata postale; tale motivo di appello (implicitamente ritenuto assorbito
Ric. 2011 n. 24450 sez. MT – ud. 04-12-2013
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notifica del provvedimento di diniego (vedi la sentenza di primo grado,

dalla Commissione Tributaria Regionale) risulta infondato in diritto, perché,
secondo il costante orientamento di questa Corte,

“A partire dal 15 maggio

1998 (data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146),
all’amministrazione finanziaria è concesso di provvedere direttamente alla
notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servizio postale. È, pertanto,

nulla la notificazione di un avviso di accertamento compiuta dopo la suddetta
data dall’amministrazione finanziaria senza avvalersi del messo comunale.”
(Così Cass. 15284/08; conforme, Cass. 17598/10).
La causa può quindi essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 cpc, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’appello del
contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso
introduttivo.
Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, rigetta l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado
che aveva respinto il ricorso introduttivo; compensa le spese delle fasi di
merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese
del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000 per onorari, oltre le spese
prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

viziata da “error in iudicando” la sentenza di merito la quale abbia ritenuto

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