Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1207 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5666/2006 proposto da:

F.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CARSO 34 presso lo studio dell’avvocato BARTOLI SALVATORE, che lo

rappresenta e difende con procura speciale Notaio Dr. ROSARIO

BARBAGALLO in BUSTO ARSIZIO REP. N. 130069 del 24/10/2005;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO;

– intimato –

sul ricorso 5667/2006 proposto da:

F.R.A., B.F., M.A.,

n.q. di A.D. della Tessitura di Solbiate srl, elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE CARSO 34 presso lo studio dell’avvocato

BARTOLI SALVATORE, che li rappresenta e difende con procura speciale

Notaio DR. ROSARIO BARBAGALLO in BUSTO ARSIZIO REP. 130069 del

24/10/2005;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 107/2004 e 108/2004 della COMM.TRIB.REG. di

MILANO, depositate il 05/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARTOLI SALVATORE, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di alienazione da parte di F.R. e B. F., e in favore della società Tessitura di Solbiate Olona di Adelmo Martinelli & C. di un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS) con atto notarile in data (OMISSIS), l’Ufficio del registro competente notificava agli alienanti avviso di accertamento con il quale, confermati il valore iniziale e le spese dichiarate, il valore finale veniva elevato da L. 260.000.000 a L. 346.500.000.

Avverso tale atto proponevano ricorso alla C.T. di 1^ di Busto Arsizio i due alienanti e la società acquirente deducendo l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e comunque la infondatezza della valutazione effettuata.

La C.T.P. Varese, a seguito della riforma del contenzioso tributario subentrata nella competenza a decidere, con sentenza n. 145 depositata il 12.12.2001, rigettava integralmente il ricorso.

Proposto gravame dai contribuenti, la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 108/29/04 depositata il 5.1.2005 confermava la decisione appellata.

Nelle more il F., che aveva proposto il primo ricorso senza che ancora gli fosse stato materialmente notificato l’avviso di accertamento, realizzatasi tale circostanza, proponeva nuovo autonomo ricorso per le stesse ragioni già in precedenza esposte, e la C.T.P. di Varese con sentenza n. 438/07/2001 questa volta rigettava il primo motivo, ma accoglieva il secondo, annullando l’atto impugnato.

Proposto gravame da parte dell’Ufficio, la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 107/29/04 depositata il 5.1.2005 accoglieva l’appello e rigettava il ricorso del contribuente.

Per l’impugnazione di entrambe le sentenze di appello hanno proposto autonomi ricorsi, entrambi notificati il 9.2.2006, nel primo caso il B., il F. e la società Tessitura di Solbiate Olona di Adelmo Martinelli & C., e nel secondo caso il solo F., articolando i medesimi due motivi.

Nel solo ricorso R.G. n. 5667/06 resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso notificato il 9.5.2006, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c., per omessa formulazione del quesito di diritto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ritiene la Corte doversi procedere alla riunione dei due ricorsi, in quanto relativi al medesimo avviso di accertamento, fondati sugli stessi motivi, e pendenti, nel caso del ricorso n. 5666/06, tra soggetti che sono già parti del ricorso n. 5667/06.

Deve altresì respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. n. 5666/06 così come formulata con riferimento alla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, posto che il ricorso in esame, oltre che relativo a sentenza pubblicata prima del 2.3.2006, risulta addirittura esso stesso proposto prima della suddetta data, a decorrere dalla quale la citata riforma è entrata in vigore.

Ciò premesso i ricorsi risultano infondati e meritevoli pertanto di rigetto.

Con il primo motivo i contribuenti deducono i vizi di violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, nonchè di insufficienza e nullità assoluta della motivazione dell’avviso di accertamento, lamentando che l’atto impugnato non lascerebbe emergere alcun elemento sufficiente a comprendere e giustificare la rettifica in aumento del valore dichiarato.

La censura, ai limiti dell’ammissibilità giacchè propone una diversa valutazione dell’atto impugnato rispetto a quella fatta propria dal giudice con motivazione sintetica ma assolutamente adeguata ed immune da vizi logici, è in ogni caso infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, anche di recente più volte confermato: “Con riguardo all’avviso di accertamento di maggior valore, la sussistenza di una motivazione adeguata, cioè tale da delimitare l’ambito delle contestazioni dell’Ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, ed il cui difetto impone al giudice tributario di dichiarare la nullità dell’avviso medesimo senza possibilità di statuire nel merito del rapporto, postula l’enunciazione dell’astratto criterio normativo in base al quale viene determinato il maggior valore, con le eventuali illustrazioni richieste dalla fattispecie, ovvero, in caso di utilizzazione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge, l’indicazione, ancorchè implicita, dell’insufficienza di questi ultimi, in relazione alle peculiarità della situazione concreta. Resta poi a carico dell’amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso contro l’avviso, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il “quantum” accertato, mentre il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall’Ufficio” (così Cass. Sent.

14.12.2005, n. 27653; cfr. Cass. SS.UU. 21.12.1990, n. 12141; Sez. Trib. 15.9.2006, n. 19895; 7.11.2005, n. 21515).

Da tale orientamento non si ha motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, così che risultando dal contenuto dell’avviso di accertamento, così come trascritto in ricorso, la chiara indicazione in esso esplicitata, del criterio e dei fattori di valutazione adottati dall’Ufficio, come ancor più avvalorato dalla puntuale difesa nel merito sin dall’inizio svolta dai contribuenti, ne consegue l’infondatezza della censura.

Con il secondo motivo di ricorso deducono i contribuenti i vizi di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 63, e insufficiente e contraddittoria motivazione delle sentenze su punto decisivo della controversia, nonchè “assenza della prova del maggior credito vantato dall’Amministrazione”, assumendo al riguardo che le sentenze impugnate sarebbero totalmente prive di motivazione così da non consentire di ricostruire il percorso logico – giuridico in base al quale si sarebbe dovuto ritenere l’infondatezza delle contestazioni dei ricorrenti, non avendo oltre tutto l’A.F. in alcun modo provato le circostanze di fatto dedotte a fondamento dell’avviso di rettifica.

Anche tale motivo è infondato, giacchè con le sentenze in esame i giudici di merito hanno dato ampiamente e coerentemente conto delle ragioni del loro convincimento, diffondendosi sulle specifiche circostanze giustificative del maggior valore accertato, e spiegando anche il perchè della non utilizzabilità del valore risultante dalla dichiarazione decennale invim relativa a suolo limitrofo, sul quale i ricorrenti avevano particolarmente insistito. E ciò hanno fatto con motivazione ancora una volta del tutto immune da vizi logici o giuridici, e pertanto non censurabile in sede di legittimità.

Limitatamente al ricorso R. G. n. 5667/06 le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al ricorso R.G. n. 5666/06 di quello recante il n. 5667/06, e rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, e le liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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